Art. 2 
 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141, e' cosi' modificato: 
    a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole: «A  questi
fini possono essere  dettate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A
questi fini la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del
CICR, puo' dettare»; 
    b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1,  secondo  periodo,
dopo la  parola:  «Le»,  sono  inserite  le  seguenti:  «informazioni
precontrattuali e le». 
  2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141, nel capoverso articolo 144 e' cosi' modificato: 
    a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:  «Altre
sanzioni amministrative»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «la  rilevante  inosservanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'inosservanza»; 
    c) al comma 3-bis, le parole: «qualora esse  rivestano  carattere
rilevante» sono soppresse; alla lett. a), le parole  «e  126-septies»
sono sostituite dalle seguenti: «126-septies e 128-decies, comma 2»; 
    d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  mandante  rilevi  nel
comportamento dell'agente  in  attivita'  finanziaria  le  violazioni
previste dai commi  3,  3-bis  e  4,  l'inosservanza  degli  obblighi
previsti  dall'articolo  125-novies  o  la  violazione  dell'articolo
128-decies,  comma  1,  ultimo  periodo,  adotta   immediate   misure
correttive e trasmette la  documentazione  relativa  alle  violazioni
riscontrate,   anche   ai   fini   dell'applicazione    dell'articolo
128-decies, all'Organismo di cui  all'articolo  128-undecies  o  alla
Banca d'Italia,  secondo  i  termini  di  cui  al  medesimo  articolo
128-decies.»; 
    e) i commi 6 e 7 sono abrogati; 
    f) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le
infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri  definiti
dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva  organizzazione
e sui profili di rischio aziendali.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  4  del
          citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
              "3. Il capo III del titolo VI del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
              «Capo III 
              Regole generali e controlli 
              Art. 127. 
              Regole generali 
              01.  Le  Autorita'  creditizie  esercitano   i   poteri
          previsti dal presente titolo  avendo  riguardo,  oltre  che
          alle finalita' indicate nell'articolo 5,  alla  trasparenza
          delle  condizioni  contrattuali  e  alla  correttezza   dei
          rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia,
          in conformita' delle deliberazioni del CICR,  puo'  dettare
          anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli
          interni. 
              02.   Ai   confidi   iscritti   nell'elenco    previsto
          dall'articolo  112,  le  norme  del  presente   titolo   si
          applicano secondo quanto stabilito dal CICR. 
              1. Le disposizioni del presente titolo sono  derogabili
          solo in senso piu' favorevole al cliente. 
              1-bis. Le informazioni fornite ai  sensi  del  presente
          titolo sono rese almeno in lingua italiana. 
              2. Le nullita' previste  dal  presente  titolo  operano
          soltanto a vantaggio del cliente e possono essere  rilevate
          d'ufficio dal giudice. 
              3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel
          presente  titolo  sono  assunte  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, d'intesa con la CONSOB. 
              Art. 127-bis. 
              Spese addebitabili 
              1. Le banche e gli intermediari finanziari non  possono
          addebitare al cliente spese, comunque denominate,  inerenti
          alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di
          legge trasmesse con strumenti di comunicazione  telematica.
          Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste
          ai sensi dell'articolo 118 sono gratuite  indipendentemente
          dagli strumenti di comunicazione impiegati. 
              2. Il contratto  puo'  prevedere  che,  se  il  cliente
          richiede  alla  banca   o   all'intermediario   finanziario
          informazioni o comunicazioni  ulteriori  o  piu'  frequenti
          rispetto a quelle previste dal presente  titolo  ovvero  la
          loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da
          quelli previsti nel contratto, le  relative  spese  sono  a
          carico del cliente. 
              3. Se, in relazione  a  informazioni  o  comunicazioni,
          vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e
          proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca
          o dall'intermediario finanziario. 
              4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento
          la  consegna  di  documenti  personalizzati   puo'   essere
          subordinata al pagamento delle spese  di  istruttoria,  nei
          limiti e alle condizioni stabilite dal CICR. 
              5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma
          4 e, per i servizi di pagamento,  dall'articolo  126-ter  e
          dall'articolo 16,  comma  4,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 11. 
              Art. 128. 
              Controlli 
              1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
          del presente  titolo,  la  Banca  d'Italia  puo'  acquisire
          informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso
          le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti
          di pagamento e gli intermediari finanziari. 
              2. Con riguardo ai beneficiari e ai  terzi  destinatari
          delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma
          3, i controlli previsti  dal  comma  1  sono  demandati  al
          Ministro  dello  sviluppo  economico  al   quale   compete,
          inoltre,  l'irrogazione  delle  sanzioni   previste   dagli
          articoli 144, commi 3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 
              3.  Con  riguardo  ai  soggetti  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 115, comma 2, il  CICR  indica  le  autorita'
          competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1  e
          a irrogare le sanzioni previste dagli articoli  144,  commi
          3, 3-bis e 4, e 145, comma 3. 
              Art. 128-bis. 
              Risoluzione delle controversie 
              1. I soggetti di  cui  all'articolo  115  aderiscono  a
          sistemi di risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie
          con la clientela. 
              2. Con deliberazione del CICR, su proposta della  Banca
          d'Italia, sono determinati i criteri di  svolgimento  delle
          procedure  di   risoluzione   delle   controversie   e   di
          composizione dell'organo decidente,  in  modo  che  risulti
          assicurata    l'imparzialita'    dello    stesso    e    la
          rappresentativita' dei soggetti interessati.  Le  procedure
          devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita'
          della soluzione delle controversie e  l'effettivita'  della
          tutela. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  5,
          comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per  il
          cliente il ricorso a ogni altro mezzo  di  tutela  previsto
          dall'ordinamento. 
              3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un  reclamo  da
          parte della clientela dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,
          indica al reclamante la possibilita'  di  adire  i  sistemi
          previsti dal presente articolo. 
              Art. 128-ter. 
              Misure inibitorie 
              1.  Qualora  nell'esercizio  dei   controlli   previsti
          dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia
          puo': 
              a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni  e  i
          servizi disciplinati dal presente titolo  la  continuazione
          dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie,  e
          ordinare  la   restituzione   delle   somme   indebitamente
          percepite e altri comportamenti conseguenti; 
              b) inibire specifiche forme di  offerta,  promozione  o
          conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; 
              c) disporre in via provvisoria la sospensione,  per  un
          periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita'  di
          cui alle lettere a)  e  b),  laddove  sussista  particolare
          urgenza; 
              d)  pubblicare  i  provvedimenti  di  cui  al  presente
          articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma  1,  e
          disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura
          e spese dell'intermediario.». 
                
              Si riporta il testo del comma  4  dell'articolo  4  del
          citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
              "4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
              Art. 144. 
              Altre sanzioni amministrative 
              1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2580
          a  euro  129.110  per  l'inosservanza  delle  norme   degli
          articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
          51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4,  66,  67,  68,  108,  109,
          comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
          commi  2  e  4,  114-quater,   114-octies,   114-duodecies,
          114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1,  145,  comma
          3, 146, comma 2, 147 e  161,  comma  5,  o  delle  relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie. 
              2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano  anche
          ai soggetti che  svolgono  funzioni  di  controllo  per  la
          violazione delle norme e delle  disposizioni  indicate  nel
          medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le  stesse
          fossero  osservate  da  altri.  Per  la  violazione   degli
          articoli 52, 61, comma 5, e 110 in relazione agli  articoli
          52 e 61, comma 5, si applica la sanzione prevista dal comma
          1. 
              3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  5160
          a euro 64.555  per  l'inosservanza  delle  norme  contenute
          negli articoli 116, 123, 124 e 126-quater, e delle relative
          disposizioni  generali  o   particolari   impartite   dalle
          autorita' creditizie. 
              3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione o di direzione, nonche' dei  dipendenti,
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte: 
              a) inosservanza degli articoli 117, commi  1,  2  e  4,
          118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3  e  4,  125-bis,
          commi  1,  2,  3  e  4,  125-octies,  commi  2  e  3,  126,
          126-quinquies,  comma  2,  126-sexies   e   126-septies   e
          128-decies, comma 2 e delle relative disposizioni  generali
          o particolari impartite dalle autorita' creditizie; 
              b)  inserimento  nei  contratti  di  clausole  nulle  o
          applicazione alla clientela di  oneri  non  consentiti,  in
          violazione dell'articolo 40-bis o  del  titolo  VI,  ovvero
          offerta di contratti in violazione dell'articolo 117, comma
          8; 
              c)  inserimento  nei  contratti  di   clausole   aventi
          l'effetto di imporre al debitore oneri superiori  a  quelli
          consentiti per il recesso o il rimborso  anticipato  ovvero
          ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte  del
          cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle  somme
          allo stesso dovute per effetto del recesso. 
              4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione o di direzione e dei dipendenti si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria fino a  euro  258.225
          per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128,
          comma 1, ovvero nei casi di  ostacolo  all'esercizio  delle
          funzioni di controllo previste dal medesimo  articolo  128,
          di   mancata   adesione   ai   sistemi    di    risoluzione
          stragiudiziale delle  controversie  previsti  dall'articolo
          128-bis, nonche' di inottemperanza alle  misure  inibitorie
          adottate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi   dell'articolo
          128-ter.  La  stessa  sanzione  si  applica  nel  caso   di
          frazionamento artificioso di un unico contratto di  credito
          al consumo in una pluralita' di contratti dei quali  almeno
          uno sia di importo inferiore al limite  inferiore  previsto
          ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a). 
              5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
          dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano  anche  a
          coloro  che  operano  sulla  base  di   rapporti   che   ne
          determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca o
          dell'intermediario finanziario, anche in forma diversa  dal
          rapporto di lavoro subordinato. 
              5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante  rilevi
          nel comportamento dell'agente in attivita'  finanziaria  le
          violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4,  l'inosservanza
          degli  obblighi  previsti  dall'articolo  125-novies  o  la
          violazione  dell'articolo  128-decies,  comma   1,   ultimo
          periodo, adotta immediate misure correttive e trasmette  la
          documentazione relativa alle violazioni riscontrate,  anche
          ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   128-decies,
          all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies o alla Banca
          d'Italia, secondo i termini di  cui  al  medesimo  articolo
          128-decies. 
              6. (Abrogato). 
              7. (Abrogato). 
              8.  Le  sanzioni  previste  dai  commi  3  e  3-bis  si
          applicano  quando   le   infrazioni   rivestono   carattere
          rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia,
          con  provvedimento  di  carattere  generale,  tenuto  conto
          dell'incidenza    delle    condotte    sulla    complessiva
          organizzazione e sui profili di rischio aziendali. 
              9. Non si applica l'articolo 39, comma 3,  della  legge
          28 dicembre 2005, n. 262.».