Art. 22 
 
 
                  Modifiche all'articolo 30-quater 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 30-quater, comma 1,  lettera  b),  dopo  le  parole
«dilazionati o differiti» aggiungere  le  seguenti:  «,  nonche'  nel
settore delle assicurazioni». 
  2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le  parole  «o
interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,». 
 
          Note all'art. 22: 
              Si riporta il testo dell'articolo 30-quater,  comma  1,
          del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come
          modificato dal presente decreto: 
              "1.   L'archivio   e'   composto   da   tre   strumenti
          informatici: 
              a)  il  primo,  denominato  interconnessione  di  rete,
          consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate
          dagli aderenti mediante il riscontro  con  i  dati  di  cui
          all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli
          organismi pubblici e privati; 
              b)   il   secondo,   denominato   modulo    informatico
          centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima,  i
          casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di
          una o piu' categorie di dati presenti  nella  richiesta  di
          verifica e permette al titolare dell'archivio e  al  gruppo
          di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma  9,  lo  studio
          del fenomeno delle  frodi,  ai  fini  dell'esercizio  della
          prevenzione,   anche   mediante   la   predisposizione    e
          pubblicazione periodica  di  specifiche  linee  guida,  sul
          piano amministrativo, nel settore del credito al consumo  e
          dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel  settore
          delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla  presente
          lettera, il titolare dell'archivio si  avvale  anche  delle
          elaborazioni    dei    dati     contenuti     nell'archivio
          informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
          della legge 17 agosto 2005, n. 166; 
              c) il terzo, denominato modulo informatico di  allerta,
          memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative
          alle frodi subite o ai casi che configurano un  rischio  di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonche' le
          segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal
          titolare dell'archivio  agli  aderenti.  Tali  informazioni
          sono conservate nell'archivio per il tempo necessario  agli
          aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza  del  rischio
          di frodi".