Art. 22 Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole «dilazionati o differiti» aggiungere le seguenti: «, nonche' nel settore delle assicurazioni». 2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole «o interattivi» aggiungere le seguenti: « e delle assicurazioni,».
Note all'art. 22: Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 1, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici: a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati; b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di una o piu' categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, nonche' nel settore delle assicurazioni. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166; c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi e delle assicurazioni, nonche' le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi".