Art. 23 
 
 
                 Modifiche all'articolo 30-quinquies 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1.   All'articolo   30-quinquies,   comma   1,   dopo   le   parole
«facilitazione finanziaria,» aggiungere  le  seguenti:  «nonche'  una
prestazione di carattere assicurativo,». 
  2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli
disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,». 
 
          Note all'art. 23: 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  30-quinquies,  del
          citato decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro 
              1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti
          da organismi pubblici e privati, i dati relativi a  persone
          fisiche che richiedono una dilazione o un  differimento  di
          pagamento, un finanziamento o altra  analoga  facilitazione
          finanziaria,   nonche'   una   prestazione   di   carattere
          assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle  lettere
          da a) a c): 
              a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque
          denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; 
              b)  partite  IVA,  codici  fiscali  e   documenti   che
          attestano  il  reddito  esclusivamente  per  le   finalita'
          perseguite dal presente decreto legislativo; 
              c)    posizioni    contributive    previdenziali     ed
          assistenziali. 
              2. Allo  scopo  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita' del presente decreto legislativo,  gli  organismi
          pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma  1,
          lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a  titolo
          gratuito,  nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti  dal
          decreto di cui all'articolo 30-octies. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuato, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo
          al  perseguimento  delle  finalita'  del  presente  decreto
          legislativo".