Art. 23 Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole «facilitazione finanziaria,» aggiungere le seguenti: «nonche' una prestazione di carattere assicurativo,». 2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole: «renderli disponibili», sono inserite le seguenti: « , a titolo gratuito,».
Note all'art. 23: Si riporta il testo dell'articolo 30-quinquies, del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-quinquies. Dati oggetto di riscontro 1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonche' una prestazione di carattere assicurativo, contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c): a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati; b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente decreto legislativo; c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali. 2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili, a titolo gratuito, nelle modalita' e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo".