Art. 25 
 
 
                  Modifiche all'articolo 30-septies 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, e' aggiunto, in  fine,
il seguente: 
  «1-bis. La quota delle somme introitate  dall'ente  gestore  e  non
destinata a garantire le spese di progettazione  e  di  realizzazione
dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio  svolto  dall'ente
gestore, viene versata annualmente, dal  medesimo  ente,  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnata  ad   apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.». 
 
          Note all'art. 25: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  30-septies,  del
          citato decreto legislativo 13 agosto  2010,  n.  141,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 30-septies. Disposizioni finanziarie 
              1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente
          gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e
          delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme
          introitate e ai costi sostenuti in  relazione  al  servizio
          svolto. 
              1-bis.  La  quota  delle  somme  introitate   dall'ente
          gestore  e  non  destinata  a   garantire   le   spese   di
          progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche'  il
          costo pieno del servizio svolto  dall'ente  gestore,  viene
          versata annualmente, dal  medesimo  ente,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, per essere  riassegnata  ad  apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e   delle   finanze,   da   destinare   alla
          prevenzione dei reati finanziari".