Art. 26 
 
 
                  Modifiche all'articolo 30-octies 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13  agosto  2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),   dopo   le   parole:   «articolo
30-quinquies», le parole: « , le modalita' e i termini relativi  alle
convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma  5,  lettera  d)»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni  relative  alle
frodi subite e ai  casi  che  configurano  un  rischio  di  frodi  si
applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del
decreto di cui al comma 1. 
  4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di  assicurazione  si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 1.». 
 
          Note all'art. 26: 
              Si riporta il testo dell'articolo 30-octies del  citato
          decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 30-octies. Termini, modalita' e condizioni per la
          gestione del sistema di prevenzione 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione: 
              a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso
          all'archivio, i singoli elementi  identificativi  dei  dati
          contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da
          comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies; 
              b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento
          informatico  dell'archivio  con  le   banche   dati   degli
          organismi pubblici e privati che detengono i  dati  di  cui
          all'articolo 30-quinquies; 
              c) sono individuate le modalita' e  fissati  i  termini
          secondo cui i dati di cui  all'articolo  30-quinquies  sono
          comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la  procedura
          che  caratterizza   la   fase   di   riscontro   ai   sensi
          dell'articolo 30-sexies, comma 1; 
              d)  sono  fissati  l'importo  del  contributo  di   cui
          all'articolo 30-sexies,  comma  2,  nonche'  i  criteri  di
          determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo. 
              2. Lo schema del  decreto  di  cui  al  comma  1  viene
          trasmesso al Garante per la protezione dei  dati  personali
          affinche' esprima il  proprio  parere  entro  venti  giorni
          dalla trasmissione. 
              3. Il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli
          utenti, di cui all'articolo 136 del codice del  consumo  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  puo'
          chiedere in  qualsiasi  momento  di  essere  ascoltato  dal
          gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter,  comma  9,  in
          ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 
              4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo
          30-quinquies,  comma  1,  lettera  b),  sono  definiti  con
          decreto interdirettoriale del Dipartimento del  Tesoro  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              4-bis.  Le  disposizioni  riguardanti  le  informazioni
          relative alle frodi subite e ai  casi  che  configurano  un
          rischio di frodi si applicano decorsi diciotto  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
          4-ter.  Le   disposizioni   riguardanti   le   imprese   di
          assicurazione si applicano decorsi dodici mesi  dalla  data
          di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.".