Art. 26 Modifiche all'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolo 30-quinquies», le parole: « , le modalita' e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)» sono soppresse; b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.».
Note all'art. 26: Si riporta il testo dell'articolo 30-octies del citato decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal presente decreto: "Art. 30-octies. Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione: a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies; b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies; c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1; d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo. 2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinche' esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione. 3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, puo' chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo. 4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate. 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.".