Art. 27 Modifiche all'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»; b) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.».
Note all'art. 27: Si riporta il testo dell'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal presente decreto: "Art. 114-quaterdecies. Vigilanza. 1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione." 3. La Banca d'Italia puo': a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti. 5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti. 6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato".