Art. 27 
 
 
               Modifiche all'articolo 114-quaterdecies 
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1.  All'articolo  114-quaterdecies  del  decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.»; 
    b) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione
lo  richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di   singoli
istituti  di  pagamento,  riguardanti  anche:  la  restrizione  delle
attivita' o della struttura territoriale; il  divieto  di  effettuare
determinate operazioni, anche di natura societaria, e di  distribuire
utili o altri elementi del patrimonio,  nonche',  con  riferimento  a
strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
il divieto di pagare interessi.». 
 
          Note all'art. 27: 
              Si riporta il testo dell'articolo 114-quaterdecies  del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo  unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 114-quaterdecies. Vigilanza. 
              1.  Gli  istituti  di  pagamento  inviano  alla   Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              2. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e  i
          sistemi di remunerazione e incentivazione." 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti degli istituti  di  pagamento  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli  istituti  di  pagamento,  fissandone  l'ordine   del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali degli istituti di  pagamento  quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti di singoli  istituti  di  pagamento,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi. 
              4. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
          sono  esternalizzate  attivita'   e   richiedere   a   essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
          La Banca d'Italia notifica all'autorita'  competente  dello
          Stato  comunitario  ospitante  l'intenzione  di  effettuare
          ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei  confronti  di
          istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui
          sono  esternalizzate   attivita'   ovvero   richiede   alle
          autorita' competenti  del  medesimo  Stato  comunitario  di
          effettuare tali accertamenti. 
              5. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,
          dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
          anche tramite persone da esse incaricate, gli  istituti  di
          pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono
          esternalizzate attivita' che operano nel  territorio  della
          Repubblica.  Se  le  autorita'  competenti  di  uno   Stato
          comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
          direttamente agli accertamenti. 
              6.  Nel  confronti  degli  istituti  di  pagamento  che
          svolgano  anche  attivita'  imprenditoriali  diverse  dalla
          prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai  sensi
          dell'articolo  114-novies,  comma  4,  la  Banca   d'Italia
          esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
          articolo  sull'attivita'  di  prestazione  dei  servizi  di
          pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali,  avendo
          a  riferimento  anche  il   responsabile   della   gestione
          dell'attivita' e il patrimonio destinato".