Art. 28 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
 
  1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere  bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo  di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  parte  di
una societa' di revisione iscritta nell'albo  previsto  dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  2004,  n.
115,  recante  criteri  per  il  rilascio  dell'autorizzazione   alla
prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni  in
relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi  dell'articolo
30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e'  abrogato  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo. 
 
          Note all'art. 28: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  75  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta 
              (art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co.
          11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall'art.  24,  L.
          n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co.  10,
          L. n. 62/2005) 
              1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al  due
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
          forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
          garanzia e' fissato nel bando o  nell'invito  nella  misura
          massima del 2 per cento del prezzo base.. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
          in via esclusiva o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
          garanzie e che sono sottoposti  a  revisione  contabile  da
          parte di  una  societa'  di  revisione  iscritta  nell'albo
          previsto  dall'articolo  161  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n.58". 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di  cui  all'articolo
          1957, comma 2, del codice  civile,  nonche'  l'operativita'
          della garanzia medesima entro quindici giorni,  a  semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per  fruire  di  tale
          beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede   di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui  all'articolo  113,  qualora   l'offerente   risultasse
          affidatario. 
          9. La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia".