Art. 29 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, 
        in materia di conti annuali degli istituti finanziari 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Ai fini del presente decreto la detenzione  o  la  gestione  di
partecipazioni  e'  considerata  attivita'  finanziaria  soltanto  se
riguarda, in via  esclusiva  o  principale,  partecipazioni  in  enti
creditizi o in imprese finanziarie; e' altresi' considerata attivita'
finanziaria l'assunzione di  partecipazioni  al  fine  di  successivi
smobilizzi.»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si  considera
esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto  preveda  unicamente
lo svolgimento di tali attivita'. Ai medesimi  fini,  l'esercizio  di
tali attivita' si considera principale quando, in base  ai  dati  dei
due ultimi  bilanci  approvati,  risultino  soddisfatte  entrambe  le
seguenti condizioni: 
    a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo  di  natura
finanziaria, inclusi gli  impegni  a  erogare  fondi  e  le  garanzie
rilasciate, e' superiore al 50  per  cento  del  totale  dell'attivo,
inclusi gli impegni a erogare fondi e  le  garanzie  rilasciate;  non
rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al  10
per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in
soggetti diversi dagli enti creditizi  e  dalle  imprese  finanziarie
nonche' i crediti,  i  titoli  e  le  garanzie  verso  tali  soggetti
partecipati; 
    b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti  dagli  elementi
dell'attivo di  cui  alla  lettera  a),  dei  profitti  derivanti  da
operazioni su titoli, su valute e su  altri  strumenti  finanziari  e
delle commissioni attive sui servizi finanziari di  cui  all'articolo
67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' superiore
al 50 per cento dei proventi complessivi.». 
 
          Note all'art. 29: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  87  (Attuazione  della
          direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa  agli
          obblighi in materia di pubblicita' dei documenti  contabili
          delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,  di  enti
          creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori  di
          tale Stato membro), come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 1. Ambito d'applicazione. 
              1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
              a) alle banche; 
              b) alle societa' di gestione previste  dalla  legge  23
          marzo 1983, n. 77; 
              c) alle  societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi
          bancari iscritti nell'albo; 
              d) alle societa' previste dalla legge 2  gennaio  1991,
          n. 1; 
              e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis  e  V-ter  del
          testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia
          emanato ai sensi dell'art. 25,  comma  2,  della  legge  19
          febbraio 1992, n.  142,  nonche'  alle  societa'  esercenti
          altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1,
          lettera b), dello stesso testo unico. 
              2. Il Ministro del tesoro con riferimento  ai  soggetti
          previsti nel comma 1, lettera  e),  stabilisce  criteri  di
          esclusione  dall'applicazione  del  presente  decreto   con
          particolare  riguardo   all'incidenza   dell'attivita'   di
          carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai
          soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata,  alla
          composizione   finanziaria   o   meno    del    portafoglio
          partecipativo, all'esigenza di evitare criteri  e  tecniche
          di redazione disomogenei ai fini della predisposizione  del
          bilancio consolidato. 
              3. Ai fini del presente  decreto  la  detenzione  o  la
          gestione  di  partecipazioni   e'   considerata   attivita'
          finanziaria  soltanto  se  riguarda,  in  via  esclusiva  o
          principale, partecipazioni in enti creditizi o  in  imprese
          finanziarie; e' altresi' considerata attivita'  finanziaria
          l'assunzione  di  partecipazioni  al  fine  di   successivi
          smobilizzi. 
              3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si
          considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo  statuto
          preveda unicamente lo svolgimento  di  tali  attivita'.  Ai
          medesimi fini, l'esercizio di tali attivita'  si  considera
          principale quando, in base ai dati dei due  ultimi  bilanci
          approvati,  risultino  soddisfatte  entrambe  le   seguenti
          condizioni: 
              a) l'ammontare complessivo degli  elementi  dell'attivo
          di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare  fondi
          e le garanzie rilasciate, e' superiore al 50 per cento  del
          totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare  fondi  e
          le garanzie rilasciate; non rientrano fra tali elementi  le
          partecipazioni pari o superiori al 10 per  cento,  che  non
          siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti
          diversi dagli enti creditizi e  dalle  imprese  finanziarie
          nonche' i crediti,  i  titoli  e  le  garanzie  verso  tali
          soggetti partecipati; 
              b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti  dagli
          elementi dell'attivo di cui alla lettera a),  dei  profitti
          derivanti da operazioni su titoli, su  valute  e  su  altri
          strumenti finanziari e delle commissioni attive sui servizi
          finanziari  di  cui   all'articolo   67-ter   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e'  superiore  al  50
          per cento dei proventi complessivi. 
              4. Per l'applicazione del presente decreto  i  soggetti
          previsti  dal  comma  1  sono  definiti  enti  creditizi  e
          finanziari. 
              5. Per le societa' disciplinate dalla legge  2  gennaio
          1991, n. 1, le norme previste  dal  presente  decreto  sono
          attuate, avuto riguardo alla specialita'  della  disciplina
          della legge stessa, con disposizioni  emanate  dalla  Banca
          d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa (CONSOB)".