Art. 3 
 
 
          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole:
«societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa'  per
azioni, in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  e
cooperativa»; 
    b) nel capoverso articolo 107, al  comma  1,  la  lettera  e)  e'
sostituita dalla seguente: «e) i titolari di  partecipazioni  di  cui
all'articolo   19   e    gli    esponenti    aziendali    possiedano,
rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli  articoli  25  e
26;»; 
    c) nel capoverso articolo 108: 
      1) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e  i
sistemi di remunerazione e incentivazione  nonche'  l'informativa  da
rendere al pubblico sulle predette materie.»; 
      2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) adottare per le  materie  indicate  nel  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli intermediari finanziari, riguardanti  anche:  la  restrizione
delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale;  il  divieto  di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria,  e  di
distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',  con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a  fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»; 
    d) nel capoverso articolo 109,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II,
titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
il  gruppo  finanziario,  composto  da  uno   o   piu'   intermediari
finanziari,  dalle   banche   extracomunitarie   e   dalle   societa'
finanziarie come definite dall'articolo  59,  comma  1,  lettera  b).
Societa' capogruppo e'  l'intermediario  finanziario  o  la  societa'
finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo.»; 
    e) nel capoverso articolo 111, al comma 1: 
      1) dopo la parola: «elenco,» le parole: «tenuto  dall'organismo
indicato all'articolo 113,» sono soppresse; 
      2) dopo le parole:  «societa'  di  persone»  sono  inserite  le
seguenti: «o societa' a responsabilita' limitata semplificata di  cui
all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni»; 
    f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole:
«societa' di capitali» sono sostituite dalle seguenti: «societa'  per
azioni, in accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'  limitata  e
cooperativa»; 
    g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
    «3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al  comma  3,
questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere  esercitate
congiuntamente»; 
    h) nel capoverso articolo 111,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. In deroga all'articolo 106, comma  1,  i  soggetti  giuridici
senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai
sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera
c), possono  svolgere  l'attivita'  indicata  al  comma  3,  a  tassi
adeguati a consentire il mero  recupero  delle  spese  sostenute  dal
creditore.»; 
    i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma  5  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «5-bis. L'utilizzo del  sostantivo  microcredito  e'  subordinato
alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche  di  cui
ai commi 1 e 3.»; 
    l) nel capoverso articolo 112, dopo il comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis.  I  confidi  tenuti  ad  iscriversi  nell'albo   di   cui
all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione  nell'elenco
tenuto dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.»; 
    m) nel capoverso articolo 112,  il  comma  7  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine  di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di  modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare  a  svolgere
la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa,  nel  rispetto  delle  modalita'  operative  e   dei   limiti
quantitativi determinati  dal  CICR.  Possono  inoltre  continuare  a
svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione  nell'albo
di  cui  all'articolo  106,  gli  enti  e  le  societa'   cooperative
costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una  medesima
amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
vigente alla data  del  4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del  tesoro
del 29 marzo 1995.»; 
    n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma  1,  le  parole:  «ed
ordinato in forma di associazione» sono soppresse; 
    o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo
e' sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia,
e  nomina  altresi'  un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
controllo.»; 
    p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2,  le  parole:  «uno
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per  mille»  e  le
parole: «dell'ammontare dei crediti garantiti» sono sostituite  dalle
seguenti: «delle garanzie concesse»; 
    q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma  5,  le  parole:  «La
Banca d'Italia, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria  dallo
stesso svolta», sono sostituite dalle seguenti: «l'Organismo»; 
    r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e  di  controllo
dell'Organismo     qualora     risultino     gravi      irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli  adempimenti  necessari
alla  ricostituzione   degli   organi   di   gestione   e   controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario
anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'
disporre la rimozione di  uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi
assegnati  dalla  legge,  dallo  statuto  o  dalle  disposizioni   di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre  istruzioni
impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero  in  caso  di   comprovata
inadeguatezza, accertata dalla Banca  d'Italia,  all'esercizio  delle
funzioni cui sono preposti.»; 
    s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera  b)  e'
sostituita dalla seguente: 
    «b) i  requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita', dei componenti degli organi  di  gestione  e  controllo
dell'Organismo.»; 
    t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8,  e'  aggiunto
il seguente: 
    «8-bis. Le Autorita' di vigilanza  e  l'Organismo,  nel  rispetto
delle proprie competenze, collaborano anche mediante  lo  scambio  di
informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive  funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei  poteri
ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La
trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette  finalita'
non costituisce violazione  del  segreto  d'ufficio  da  parte  delle
Autorita' di vigilanza.»; 
    u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo  111).  -
1. La Banca d'Italia tiene  l'elenco  previsto  dall'articolo  111  e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie  e  la
trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
  2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge  e  delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; 
    c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo  di
tempo non inferiore a un anno. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  la  Banca  d'Italia
puo'  imporre  agli  iscritti  il  divieto  di  intraprendere   nuove
operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni  di
disposizioni   legislative   o   amministrative   che   ne   regolano
l'attivita'. 
  4. Quando il numero di  iscritti  nell'elenco  e'  sufficiente  per
consentire la costituzione di un Organismo, esso  e'  costituito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia; con il medesimo decreto  ne  sono  nominati  i  componenti.
L'Organismo  svolge  ogni  attivita'  necessaria  per   la   gestione
dell'elenco; determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli
iscritti, entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute  per
l'iscrizione  nell'elenco  e  vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
iscritti  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai   sensi
dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento  di  tali  compiti,  i
poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo  a  far
tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco
potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato  pagamento
del  contributo  e  delle  altre  somme   dovute   per   l'iscrizione
nell'elenco. 
  5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  7.   Integrazioni   e   modifiche   al   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
              1. Il titolo V del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
              «Titolo V 
              SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO 
              Art. 106. 
              Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari  finanziari  possono   prestare   servizi   di
          pagamento, a condizione che siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-novies, comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, nonche' prestare servizi di investimento  se
          autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto
          legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58.  Gli  intermediari
          finanziari possono altresi' esercitare le altre attivita' a
          loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico. 
              Art. 107. 
              Autorizzazione 
              1.  La  Banca  d'Italia  autorizza   gli   intermediari
          finanziari ad esercitare la propria attivita' al  ricorrere
          delle seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' e cooperativa; per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata e cooperativa; 
              b) la sede legale e la direzione generale siano situate
          nel territorio della Repubblica; 
              c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato dalla Banca d'Italia anche in  relazione
          al tipo di operativita'; 
              d)   venga   presentato   un   programma    concernente
          l'attivita'  iniziale   e   la   struttura   organizzativa,
          unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
              e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo  19
          e gli esponenti aziendali  possiedano,  rispettivamente,  i
          requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26; 
              f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i
          soggetti del  gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,
          stretti legami che ostacolino l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza; 
              g) l'oggetto sociale sia limitato alle  sole  attivita'
          di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106. 
              2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
          verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non  risulti
          garantita la sana e prudente gestione. 
              3.  La  Banca  d'Italia  disciplina  la  procedura   di
          autorizzazione, i casi di  revoca,  nonche'  di  decadenza,
          quando  l'intermediario  autorizzato  non  abbia   iniziato
          l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni  attuative
          del presente articolo. 
              Art. 108. 
              Vigilanza 
              1. La Banca d'Italia emana  disposizioni  di  carattere
          generale  aventi  a   oggetto:   il   governo   societario,
          l'adeguatezza patrimoniale,  il  contenimento  del  rischio
          nelle   sue   diverse   configurazioni,    l'organizzazione
          amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
          di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa  da
          rendere al pubblico sulle predette materie. 
              2.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  1
          prevedono   che   gli   intermediari   finanziari   possano
          utilizzare: 
              a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate  da
          societa' o enti esterni previsti  dall'articolo  53,  comma
          2-bis, lettera a); 
              b) sistemi interni di misurazione  dei  rischi  per  la
          determinazione   dei   requisiti    patrimoniali,    previa
          autorizzazione della Banca d'Italia. 
              3. La Banca d'Italia puo': 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci   e   i
          dirigenti degli intermediari finanziari  per  esaminare  la
          situazione degli stessi; 
              b) ordinare la  convocazione  degli  organi  collegiali
          degli  intermediari  finanziari,  fissandone  l'ordine  del
          giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali degli intermediari finanziari quando  gli
          organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
          dalla lettera b); 
              d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
          situazione  lo  richieda,   provvedimenti   specifici   nei
          confronti di singoli intermediari  finanziari,  riguardanti
          anche: la restrizione delle  attivita'  o  della  struttura
          territoriale;  il   divieto   di   effettuare   determinate
          operazioni, anche di natura societaria,  e  di  distribuire
          utili  o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',   con
          riferimento  a   strumenti   finanziari   computabili   nel
          patrimonio a  fini  di  vigilanza,  il  divieto  di  pagare
          interessi. 
              4.  Gli  intermediari  finanziari  inviano  alla  Banca
          d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
          le  segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni  altro  dato  e
          documento richiesto. Essi trasmettono anche i  bilanci  con
          le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
              5. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso
          gli   intermediari   finanziari   e   richiedere   a   essi
          l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
              Art. 109. 
              Vigilanza consolidata 
              1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  volte   a
          individuare,  tra  soggetti  non  sottoposti  a   vigilanza
          consolidata ai sensi del capo II, titolo  III,  ovvero  del
          decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  il  gruppo
          finanziario,  composto   da   uno   o   piu'   intermediari
          finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle  societa'
          finanziarie  come  definite  dall'articolo  59,  comma   1,
          lettera  b).   Societa'   capogruppo   e'   l'intermediario
          finanziario o  la  societa'  finanziaria  che  esercita  il
          controllo diretto o indiretto sugli  altri  componenti  del
          gruppo. 
              2. La Banca d'Italia puo' esercitare  la  vigilanza  su
          base consolidata, oltre che nei confronti dei  soggetti  di
          cui  al  comma  1  inclusi  nel  gruppo  finanziario,   nei
          confronti di: 
              a)  intermediari  finanziari   e   societa'   bancarie,
          finanziarie e strumentali partecipate per almeno  il  venti
          per  cento  dalle  societa'  appartenenti   a   un   gruppo
          finanziario o da un intermediario finanziario; 
              b)  intermediari  finanziari   e   societa'   bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  non  comprese  in  un   gruppo
          finanziario,  ma  controllate  dalla   persona   fisica   o
          giuridica  che  controlla  un  gruppo  finanziario   o   un
          intermediario finanziario; 
              c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e  da
          quelle bancarie, finanziarie  e  strumentali  quando  siano
          controllate da un intermediario finanziario  ovvero  quando
          societa' appartenenti a un  gruppo  finanziario  detengano,
          anche congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
              3. Al fine di esercitare  la  vigilanza  ai  sensi  dei
          commi 1 e 2, la Banca d'Italia: 
              a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
          carattere generale o particolare, disposizioni  concernenti
          il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi
          componenti, sulle materie indicate nell'articolo 108, comma
          1. L'articolo 108 si applica anche al  gruppo  finanziario.
          Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare
          la vigilanza su  base  consolidata  possono  tenere  conto,
          anche con riferimento al singolo intermediario finanziario,
          della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere
          a) e b). La  Banca  d'Italia  puo'  impartire  disposizioni
          anche nei confronti di un solo o di  alcuni  componenti  il
          gruppo finanziario; 
              b) puo' richiedere, nei  termini  e  con  le  modalita'
          dalla medesima determinati, alle societa'  appartenenti  al
          gruppo finanziario la  trasmissione,  anche  periodica,  di
          situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile  e
          ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche'  alle
          societa' che controllano l'intermediario finanziario e  non
          appartengono al gruppo finanziario, le  informazioni  utili
          per consentire  l'esercizio  della  vigilanza  consolidata;
          tali   soggetti   forniscono   alla    capogruppo    ovvero
          all'intermediario finanziario le situazioni, i  dati  e  le
          informazioni richieste  per  consentire  l'esercizio  della
          vigilanza consolidata; 
              c) puo' effettuare ispezioni e richiedere  l'esibizione
          di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni
          nei confronti  di  societa'  diverse  da  quelle  bancarie,
          finanziarie  e  strumentali  hanno  il  fine  esclusivo  di
          verificare  l'esattezza  dei  dati  e  delle   informazioni
          forniti per il consolidamento. 
              Art. 110. 
              Rinvio 
              1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto
          compatibili, le disposizioni contenute negli  articoli  19,
          20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4  e  5,  62,
          63, 64, 78, 79 e 82. 
              Art. 111. 
              Microcredito 
              1. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          iscritti  in  un   apposito   elenco,   possono   concedere
          finanziamenti a persone fisiche o  societa'  di  persone  o
          societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  di  cui
          all'articolo  2463-bis  codice  civile  o  associazioni   o
          societa'  cooperative,  per  l'avvio   o   l'esercizio   di
          attivita'  di  lavoro  autonomo  o   di   microimpresa,   a
          condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti
          caratteristiche: 
              a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00  e
          non siano assistiti da garanzie reali; 
              b) siano  finalizzati  all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
              c) siano  accompagnati  dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              2. L'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'
          subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) forma di societa' per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
              b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello
          stabilito ai sensi del comma 5; 
              c) requisiti di onorabilita' dei soci  di  controllo  o
          rilevanti, nonche' di onorabilita' e professionalita' degli
          esponenti aziendali, ai sensi del comma 5; 
              d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di  cui
          al  comma  1,   nonche'   alle   attivita'   accessorie   e
          strumentali; 
              e) presentazione di un programma di attivita'. 
              3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in  via
          non prevalente finanziamenti  anche  a  favore  di  persone
          fisiche  in  condizioni   di   particolare   vulnerabilita'
          economica o sociale, purche' i finanziamenti concessi siano
          di importo massimo di euro 10.000, non siano  assistiti  da
          garanzie reali, siano  accompagnati  dalla  prestazione  di
          servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano  lo  scopo
          di  consentire  l'inclusione  sociale  e  finanziaria   del
          beneficiario e siano prestati a condizioni piu'  favorevoli
          di quelle prevalenti sul mercato. 
              3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di  cui  al
          comma 3, questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono
          essere esercitate congiuntamente. 
              4. In deroga all'articolo  106,  comma  1,  i  soggetti
          giuridici  senza  fini  di   lucro,   in   possesso   delle
          caratteristiche individuate ai sensi del  comma  5  nonche'
          dei requisiti previsti dal comma  2,  lettera  c),  possono
          svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi  adeguati
          a consentire il mero recupero  delle  spese  sostenute  dal
          creditore. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,  emana  disposizioni   attuative   del
          presente articolo, anche disciplinando: 
              a) requisiti  concernenti  i  beneficiari  e  le  forme
          tecniche dei finanziamenti; 
              b)  limiti  oggettivi,   riferiti   al   volume   delle
          attivita',   alle   condizioni   economiche   applicate   e
          all'ammontare  massimo  dei  singoli  finanziamenti,  anche
          modificando i limiti stabiliti dal comma 1,  lettera  a)  e
          dal comma 3; 
              c) le  caratteristiche  dei  soggetti  che  beneficiano
          della deroga prevista dal comma 4; 
              d) le informazioni da fornire alla clientela. 
              5-bis.  L'utilizzo  del  sostantivo   microcredito   e'
          subordinato alla concessione di  finanziamenti  secondo  le
          caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. 
              Art. 112. 
              Altri soggetti operanti nell'attivita'  di  concessione
          di finanziamenti 
              1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in
          un  elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  dall'articolo
          112-bis ed  esercitano  in  via  esclusiva  l'attivita'  di
          garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi  o
          strumentali, nel rispetto delle  disposizioni  dettate  dal
          Ministro dell'economia e delle finanze e delle  riserve  di
          attivita' previste dalla legge. 
              1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di  cui
          all'articolo 106 sono esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione
          nell'elenco  tenuto  dall'Organismo  previsto  all'articolo
          112-bis. 
              2.  L'iscrizione  e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni, nonche' al possesso da parte di  coloro  che
          detengono  partecipazioni  e  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo  dei
          requisiti di onorabilita' stabiliti ai sensi degli articoli
          25 e 26. La sede  legale  e  quella  amministrativa  devono
          essere situate nel territorio della Repubblica. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  stabilisce,   con
          proprio  provvedimento,  gli  elementi   da   prendere   in
          considerazione per  il  calcolo  del  volume  di  attivita'
          finanziaria. In deroga all'articolo 106,  per  l'iscrizione
          nell'albo i confidi possono adottare la forma  di  societa'
          consortile a responsabilita' limitata. 
              4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
              5.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
              a)     prestazione     di     garanzie     a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
              b) gestione, ai sensi dell'articolo  47,  comma  2,  di
          fondi pubblici di agevolazione; 
              c) stipula, ai sensi  dell'articolo  47,  comma  3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
              6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in   via
          residuale, concedere altre forme di finanziamento ai  sensi
          dell'articolo 106, comma 1, nei  limiti  massimi  stabiliti
          dalla Banca d'Italia. 
              7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti  alla
          data di entrata in vigore  della  presente  disposizione  i
          quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente  in
          ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
          prestiti  possono  continuare   a   svolgere   la   propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
          tra i dipendenti di una medesima amministrazione  pubblica,
          gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo  106
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
          condizioni di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
          del tesoro del 29 marzo 1995. 
              8.  Le  agenzie   di   prestito   su   pegno   previste
          dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          sono sottoposte alle  disposizioni  dell'articolo  106.  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  per  escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo. 
              Art. 112-bis. 
              Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi 
              1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria  e  finanziaria  competente  per   la   gestione
          dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1.  Il  Ministro
          dell'economia  e   delle   finanze   approva   lo   Statuto
          dell'Organismo,  sentita  la  Banca  d'Italia,   e   nomina
          altresi'   un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
          controllo. 
              2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per  la
          gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi  a
          carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille
          delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le  altre
          somme  dovute  per  l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul
          rispetto, da parte degli  iscritti,  della  disciplina  cui
          sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma  2.
          Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'  avvalersi  delle
          Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione delle
          Organizzazioni nazionali di impresa. 
              3. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  l'Organismo
          puo' chiedere agli iscritti  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini, e puo' effettuare ispezioni. 
              4.   L'Organismo   puo'   disporre   la   cancellazione
          dall'elenco: 
              a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
              b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
              c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del
          comma 2; 
              d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per  un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              5. Fermo restando le disposizioni di cui al  precedente
          comma, l'Organismo puo' imporre agli iscritti il divieto di
          intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              6. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento della propria attivita'. 
              7.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie che regolano l'attivita' dello stesso. La  Banca
          d'Italia   provvede   agli   adempimenti   necessari   alla
          ricostituzione  degli  organi  di  gestione   e   controllo
          dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa,  se
          necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La
          Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o  piu'
          componenti degli organi di gestione e controllo in caso  di
          grave inosservanza  dei  doveri  ad  essi  assegnati  dalla
          legge, dallo statuto o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,
          nonche' dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni
          impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero   in   caso   di
          comprovata inadeguatezza, accertata dalla  Banca  d'Italia,
          all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, disciplina: 
              a)  la  struttura,  i  poteri   e   le   modalita'   di
          funzionamento   dell'Organismo   necessari   a   garantirne
          funzionalita' ed efficienza; 
              b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita'
          e onorabilita', dei componenti degli organi di  gestione  e
          controllo dell'Organismo. 
              8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel
          rispetto  delle  proprie  competenze,   collaborano   anche
          mediante  lo  scambio  di   informazioni   necessarie   per
          l'espletamento delle rispettive funzioni e  in  particolare
          per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso
          conferiti nei confronti dei soggetti iscritti  nell'elenco.
          La  trasmissione  di  informazioni  all'Organismo  per   le
          suddette finalita' non costituisce violazione  del  segreto
          d'ufficio da parte delle Autorita' di vigilanza. 
              Art. 113 
              Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111 
              1.  La   Banca   d'Italia   tiene   l'elenco   previsto
          dall'articolo 111 e vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
          iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
          sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo'  chiedere
          agli iscritti la comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi
          termini, nonche' effettuare ispezioni. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  disporre  la  cancellazione
          dall'elenco: 
              a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
              b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge
          e delle disposizioni emanate ai sensi del presente  decreto
          legislativo; 
              c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi  per  un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la  Banca
          d'Italia  puo'  imporre  agli  iscritti   il   divieto   di
          intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              4.  Quando  il  numero  di  iscritti   nell'elenco   e'
          sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
          esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con  il  medesimo
          decreto ne sono nominati i componenti.  L'Organismo  svolge
          ogni attivita'  necessaria  per  la  gestione  dell'elenco;
          determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
          entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
          prestiti concessi; riscuote i contributi e le  altre  somme
          dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila  sul  rispetto
          da  parte  degli  iscritti  della   disciplina   cui   sono
          sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma  5.  Per
          l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
          2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo  dall'avvio
          della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
          essere  disposta  dall'Organismo  anche  per   il   mancato
          pagamento del contributo e delle  altre  somme  dovute  per
          l'iscrizione nell'elenco. 
              5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6,  7,  8  e  8
          bis. 
              Art. 113-bis. 
              Sospensione degli organi di amministrazione e controllo 
              1.    Qualora     risultino     gravi     irregolarita'
          nell'amministrazione   ovvero   gravi   violazioni    delle
          disposizioni  legislative,  amministrative   o   statutarie
          nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre
          che  uno  o  piu'   commissari   assumano   i   poteri   di
          amministrazione  dell'intermediario  finanziario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli  organi
          di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. 
              2. Possono essere nominati commissari anche  funzionari
          della Banca d'Italia.  I  commissari  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
              3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  puo'
          avere una durata superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c),
          i  commissari  restituiscono  l'azienda  agli   organi   di
          amministrazione e controllo ovvero, qualora siano  rilevate
          gravi  irregolarita'  riferibili  agli   organi   aziendali
          sospesi  e  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
          convocano l'assemblea per la revoca e la  nomina  di  nuovi
          organi di  amministrazione  e  controllo.  Si  applica,  in
          quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4. 
              Art. 113-ter. 
              Revoca dell'autorizzazione 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          113-bis,  la  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la   revoca
          dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  107,  comma  1,
          quando: 
              a)  risultino   irregolarita'   eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
              b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale
          gravita'; 
              c) la revoca sia richiesta su  istanza  motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari di cui  all'articolo  113-bis,  comma  1  o  dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
          alla Banca d'Italia riferimenti periodici  sullo  stato  di
          avanzamento della liquidazione. 
              4.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano   gli
          articoli 96-quinquies e 97. 
              5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
          dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
          di liquidazione si applica il comma 6. 
              6.  Agli  intermediari  finanziari  che   siano   stati
          autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di   investimento
          ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso  per
          un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei  quali  sia
          stato  accertato  lo   stato   di   insolvenza   ai   sensi
          dell'articolo 82,  comma  1  si  applica  la  procedura  di
          liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
          capo I, sezione III. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto    dall'articolo
          114-terdecies. 
              Art. 114. 
              Norme finali 
              1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  disciplina  l'esercizio  nel
          territorio della Repubblica, da parte  di  soggetti  aventi
          sede   legale   all'estero,   delle   attivita'    indicate
          nell'articolo 106. 
              2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
          ai  soggetti,  individuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sentita  la  Banca  d'Italia,
          gia' sottoposti, in base alla legge, a forme  di  vigilanza
          sull'attivita' finanziaria svolta.».