Art. 30 Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94 1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «copia» e' sostituita dalle seguenti: «i dati»; b) al secondo periodo, le parole: «Il documento e' conservato» sono sostituite dalle seguenti «I dati sono conservati»; c) all'ultimo periodo, le parole: «Il mancato rispetto di tale disposizione e' sanzionato» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata».
Note all'art. 30: Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), come modificato dal presente decreto: "20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni i dati del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione e' un cittadino extracomunitario. I dati sono conservati con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. La mancata trasmissione dei dati identificativi e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.".