Art. 31 
 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       5 gennaio 1950, n. 180 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1950,  n.
180, dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente: 
  «Art.  6-bis  (Trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e  dei
rapporti con i clienti).- 1. All'istituto della cessione di quote  di
stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli  II  e  III
del presente testo unico si applicano le norme in materia di  credito
ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo
1°  settembre  1993,  n.  385,  nonche'  le  norme  in   materia   di
assicurazioni connesse  all'erogazione  di  mutui  immobiliari  e  di
credito al consumo  di  cui  all'articolo  28  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27. 
  2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la
cessione di quote di stipendio  o  salario  o  di  pensione  facciano
ricorso, ai fini della distribuzione di  tale  servizio,  a  soggetti
terzi  rispetto   alla   propria   organizzazione   o   comunque   ne
usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche,  intermediari
finanziari,  Poste  italiane  S.p.A.,  ivi  comprese  le   rispettive
strutture distributive, agenti in attivita' finanziaria  o  mediatori
creditizi iscritti negli elenchi di cui agli  articoli  128-quater  e
128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e operare nei limiti delle riserve di  attivita'  previste
dalla legislazione vigente. 
  3. La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti nonche' l'efficienza  nel  processo  di
erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o
salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni  sono  volte
a: 
    a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete
distributiva che non costituiscano un  incentivo  a  commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti,
con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere; 
    b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da
permettere al cliente di distinguere le componenti  di  costo  dovute
all'intermediario e quelle dovute a  terzi,  nonche'  gli  oneri  che
devono essergli rimborsati  in  caso  di  estinzione  anticipata  del
contratto; 
    c) favorire la  comparabilita'  delle  offerte  di  finanziamento
presenti sul mercato, anche in modo da permettere al cliente di poter
confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cessione  del
quinto dello stipendio, del salario e della pensione  con  quelli  di
altre forme tecniche di finanziamento disponibili; 
    d) prevedere la predisposizione di procedure  che  consentano  di
contenere,  anche  attraverso  l'adozione  o  il   potenziamento   di
strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori; le  procedure
potranno essere definite  sulla  base  di  una  convenzione  tra  gli
operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4. La Banca d'Italia, nell'ambito della relazione annuale  prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  fornisce  al
Parlamento informazioni in merito alle risultanze  dei  controlli  di
propria  competenza  e  alla  dinamica  dei  costi   a   carico   dei
consumatori.». 
  2. All'articolo 43, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio  1950,  n.180,  dopo  la  parola  «lavoro»  sono
inserite le seguenti «pubblico o privato». 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  43,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.
          180 (Approvazione del testo unico delle  leggi  concernenti
          il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
          salari  e   pensioni   dei   dipendenti   dalle   Pubbliche
          Amministrazioni", come modificato dal presente decreto: 
              "Nel caso di cessazione  dal  servizio  prima  che  sia
          estinta la cessione, l'efficacia di questa  si  estende  di
          diritto  sulla  pensione  o  altro   assegno   continuativo
          equivalente, che al cedente venga liquidato in  conseguenza
          della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla  quale
          dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai
          quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego  o
          di lavoro pubblico o privato, in  base  a  disposizioni  di
          leggi generali o speciali, di  regolamenti  organici  o  di
          contratto".