Art. 32 
 
 
             Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166 
 
  1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 
  «5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   titolare
dell'archivio e puo' avvalersi, per  la  gestione  dell'archivio,  di
Consap S.p.A. I rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»; 
    b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6; 
    c) all'articolo 5,  comma  1,  sostituire  le  parole  «L'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi  di  pagamento»  con  le  seguenti:  «Il
titolare dell'archivio»; 
    d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio  di
cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»; 
    e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono  precisate
le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode  dei
mezzi di pagamento,»; 
    f) all'articolo 7, comma 2, sostituire  le  parole  «dell'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di  pagamento»  con  le  seguenti:  «del
titolare dell'archivio»; 
    g) all'articolo 7,  comma  4,  sostituire  le  parole  «l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi  di  pagamento»  con  le  seguenti:  «il
titolare dell'archivio»; 
    h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.». 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 della legge
          17 agosto 2005,  n.  166  (Istituzione  di  un  sistema  di
          prevenzione delle frodi sulle  carte  di  pagamento),  come
          modificati dal presente decreto: 
              "Art. 1. Sistema di prevenzione. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  un  sistema  di  prevenzione,   sul   piano
          amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 
              2. Con il termine «carte  di  pagamento»  si  intendono
          quei documenti che si identificano con le carte di  credito
          e le carte di debito e con le altre  carte  definite  nella
          normativa di attuazione. 
              3. Partecipano al sistema  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi sulle carte  di  pagamento,  le
          societa', le  banche  e  gli  intermediari  finanziari  che
          emettono carte di pagamento e gestiscono  reti  commerciali
          di accettazione  di  dette  carte,  di  seguito  denominati
          «societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 
              4.  Le  societa'  segnalanti  comunicano  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze i dati e le  informazioni  di
          cui  agli  articoli  2  e  3.  I  dati  e  le  informazioni
          alimentano un apposito archivio informatizzato. 
              5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e  l'ente  gestore   sono
          disciplinati con  apposita  convenzione,  dalla  quale  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              6. (Soppresso). 
              7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo  di  lavoro,  con  funzioni   consultive,   per   la
          trattazione delle problematiche di settore. 8.  Il  sistema
          di prevenzione di cui alla presente  legge  si  informa  ai
          principi  e  alla  disciplina   previsti   dall'ordinamento
          comunitario" 
              "Art. 5. Scambio di dati con la Banca d'Italia. 
                
              1. Il titolare dell'archivio puo' richiedere alla Banca
          d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo  10-bis
          della  legge  15  dicembre   1990,   n.   386,   introdotto
          dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre  1999,
          n. 507, per  la  consultazione  dei  dati  sulle  carte  di
          pagamento rubate o smarrite. 
              2. La Banca  d'Italia,  nell'esercizio  della  funzione
          prevista dall'articolo  146  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   puo'
          richiedere al titolare  dell'archivio  aggregazioni  fra  i
          dati  contenuti   nell'archivio   informatizzato   di   cui
          all'articolo 1, comma 4" 
              "Art.  7.  Termini,  modalita'  e  condizioni  per   la
          gestione del sistema di prevenzione. 
              1. Con apposito decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare, entro due mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto  con  i
          Ministri dell'interno,  della  giustizia,  delle  attivita'
          produttive, per l'innovazione e  le  tecnologie,  e  previo
          esame congiunto con la Banca  d'Italia,  sono  stabiliti  i
          criteri di individuazione delle societa' segnalanti e  sono
          specificate le singole voci da comunicare a titolo di  dati
          di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo
          3. 
              2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e  alle
          informazioni in  possesso  del  titolare  dell'archivio  da
          parte  del  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del
          Ministero dell'interno per l'esercizio  delle  funzioni  di
          cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121, nonche' da parte degli uffici competenti  delle  Forze
          di polizia di  cui  all'articolo  16,  primo  comma,  della
          stessa legge. 
              3. Con lo  stesso  decreto  di  cui  al  comma  1  sono
          individuati e fissati i termini e le modalita' secondo  cui
          i  dati  e  le  informazioni  ivi  previsti  devono  essere
          comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che
          configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3,  gli
          obblighi  delle  societa'   segnalanti   e   la   struttura
          dell'archivio informatizzato, la composizione e  le  regole
          di funzionamento del gruppo di lavoro di  cui  all'articolo
          1,   comma   7,   i   livelli   di   accesso   all'archivio
          informatizzato e le modalita' di consultazione dei  dati  e
          delle informazioni ivi  contenuti,  nonche'  gli  eventuali
          costi del servizio. 
              4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi'  le
          modalita' di attuazione  dello  scambio  dei  dati  tra  il
          titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini  di  cui
          all'articolo 5. 
              5. (Soppresso). 
              6. Il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli
          utenti di cui alla legge  30  luglio  1998,  n.  281,  puo'
          richiedere, in qualsiasi momento, di essere  ascoltato  dal
          gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in  ordine
          all'applicazione della presente legge.".