Art. 32 Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166 1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6; c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole «L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «Il titolare dell'archivio»; d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole «all'Ufficio di cui al comma 1» con le seguenti: «al titolare dell'archivio»; e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole «sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento,»; f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole «dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «del titolare dell'archivio»; g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole «l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento» con le seguenti: «il titolare dell'archivio»; h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5.».
Note all'art. 32: Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), come modificati dal presente decreto: "Art. 1. Sistema di prevenzione. 1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento. 2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominati «societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7. 4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. (Soppresso). 7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario" "Art. 5. Scambio di dati con la Banca d'Italia. 1. Il titolare dell'archivio puo' richiedere alla Banca d'Italia l'accesso all'archivio di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite. 2. La Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione prevista dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, puo' richiedere al titolare dell'archivio aggregazioni fra i dati contenuti nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4" "Art. 7. Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione. 1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri di individuazione delle societa' segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso del titolare dell'archivio da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge. 3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita' secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle societa' segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalita' di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonche' gli eventuali costi del servizio. 4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresi' le modalita' di attuazione dello scambio dei dati tra il titolare dell'archivio e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo 5. 5. (Soppresso). 6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, puo' richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.".