Art. 33 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  e  la  disposizione  di  cui
all'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto  legislativo  13
agosto 2010, n.  141,  entrano  in  vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.