Art. 4 
 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  titolo  V   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano alle societa'
cessionarie, o alle  societa'  emittenti  titoli,  se  diverse  dalle
societa' cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione.
Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali  relative  alle
societa' cessionarie, o alle societa'  emittenti  titoli  se  diverse
dalle   societa'   cessionarie   nell'ambito   di    operazioni    di
cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni  di
cui al titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  A
tali societa' si applica il comma 3 dell'articolo 3  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, come modificato dal presente decreto.»; 
    b) il comma 8, e' sostituito dal seguente: 
    «8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 199 (Societa' fiduciarie). - 1. Fino alla riforma  organica
della disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione  conservano
vigore le disposizioni previste dalla  legge  23  novembre  1939,  n.
1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23  luglio
1996, n. 415. 
  2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23  novembre  1939,  n.
1966, che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di  valori
mobiliari e che, alternativamente, sono  controllate  direttamente  o
indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno
adottato la forma di societa' per azioni ed hanno capitale versato di
ammontare non inferiore al doppio di quello  richiesto  dall'articolo
2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte  in  una  sezione
separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ma non  possono  esercitare  le  attivita'
elencate nel comma 1 del medesimo articolo.  All'istanza  si  applica
l'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  in
quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con  la  relativa
motivazione, e' comunicato al Ministero dello  sviluppo  economico  e
comporta la revoca dell'autorizzazione di cui  all'articolo  2  della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di
novanta giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  di  diniego,  le
condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca  d'Italia
esercita i poteri indicati all'articolo 108 del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte
delle societa'  fiduciarie  iscritte  nella  sezione  separata  delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231. Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli 110,
113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
in quanto compatibili. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca  d'Italia,  per
quanto concerne le societa' di cui al comma  2,  si  danno  reciproca
comunicazione dei provvedimenti adottati ai  fini  dell'adozione  dei
rispettivi provvedimenti di competenza.». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato  decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 9. Ulteriori modifiche legislative 
              1. L'articolo 2, comma 6, della legge 30  aprile  1999,
          n. 130, e' sostituito dal seguente: 
              «6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono
          essere  svolti  da  banche  o  da  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli  altri  soggetti
          che intendono prestare i  servizi  indicati  nel  comma  3,
          lettera  c),  chiedono  l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, anche qualora  non  esercitino  le  attivita'
          elencate  nel  comma  1  del  medesimo   articolo   purche'
          possiedano i relativi requisiti.». 
              2. Dopo l'articolo 2, comma 6, della  legge  30  aprile
          1999, n. 130, e' inserito il seguente: 
              «6-bis. I soggetti di cui al comma 6 verificano che  le
          operazioni  siano  conformi  alla  legge  ed  al  prospetto
          informativo.». 
              3. L'articolo 3, comma 3, della legge 30  aprile  1999,
          n. 130, e' sostituito dal seguente: «3. Le societa' di  cui
          al comma  1  si  costituiscono  in  forma  di  societa'  di
          capitali.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  segnalazione
          previsti per finalita' statistiche, la Banca  d'Italia,  in
          base  alle  deliberazioni  del  CICR,  puo'  imporre   alle
          societa'  di  cui  al  comma  1  obblighi  di  segnalazione
          ulteriori relativi ai crediti  cartolarizzati  al  fine  di
          censire la posizione debitoria dei soggetti cui  i  crediti
          si riferiscono.». All'articolo 7-ter della  medesima  legge
          e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  «1-bis.  Ai
          soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis si applicano,
          nei limiti stabiliti dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze con regolamento emanato, sentita la Banca d'Italia,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari
          finanziari  dal  Titolo  V  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385.». 
              3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  non  si  applicano
          alle  societa'  cessionarie,  o  alle  societa'   emittenti
          titoli, se diverse dalle societa' cessionarie,  nell'ambito
          di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte  le
          disposizioni  di  leggi  speciali  relative  alle  societa'
          cessionarie, o alle societa' emittenti  titoli  se  diverse
          dalle societa' cessionarie  nell'ambito  di  operazioni  di
          cartolarizzazione  che   prevedano   l'applicazione   delle
          disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385. A tali societa' si applica il comma
          3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130,  come
          modificato dal presente decreto. 
              4. L'articolo 38-bis,  comma  1,  secondo  periodo  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' sostituito dal seguente: 
              «Per le piccole e medie  imprese,  definite  secondo  i
          criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M.  27
          ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  adeguamento  alla  nuova  disciplina
          comunitaria, dette garanzie possono essere  prestate  anche
          dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva  fidi  di
          cui all'articolo 29 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,
          iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
              5. L'articolo 8, comma 2,  terzo  periodo  del  decreto
          legislativo 19 giugno  1997,  n.  218,  e'  sostituito  dal
          presente: 
              «Sull'importo delle rate  successive  sono  dovuti  gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione, e per il  versamento
          di tali somme il contribuente e' tenuto a  prestare  idonea
          garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o   fideiussione
          bancaria  ovvero  rilasciata  dai  consorzi   di   garanzia
          collettiva dei fidi (Confidi) iscritti  nell'albo  previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, per il periodo  di  rateazione  del
          detto importo, aumentato di un anno.». 
              6. L'articolo 48, comma 3, secondo periodo, del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e'  sostituito  dal
          seguente: «Il processo verbale costituisce  titolo  per  la
          riscossione delle somme dovute mediante versamento  diretto
          in un'unica  soluzione  ovvero  in  forma  rateale,  in  un
          massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in
          un massimo di dodici rate trimestrali se  le  somme  dovute
          superano i 50.000 euro, previa  prestazione,  se  l'importo
          delle rate successive alla  prima  e'  superiore  a  50.000
          euro, di idonea garanzia mediante  polizza  fideiussoria  o
          fideiussione bancaria ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di
          garanzia collettiva dei fidi (Confidi)  iscritti  nell'albo
          previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385.». 
              7. L'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58 e' sostituito dal seguente: 
              «4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
          Sono strumenti finanziari  ed,  in  particolare,  contratti
          finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
          di valuta, estranei a transazioni  commerciali  e  regolati
          per  differenza,  anche  mediante  operazioni  di   rinnovo
          automatico  (c.d.  "roll-over").  Sono  altresi'  strumenti
          finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
          sensi dell'articolo 18, comma 5.». 
              8. L'articolo 199 del decreto legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 199 
              Societa' fiduciarie 
              1. Fino alla riforma organica  della  disciplina  delle
          societa' fiduciarie e di  revisione  conservano  vigore  le
          disposizioni previste dalla  legge  23  novembre  1939,  n.
          1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto  legislativo
          23 luglio 1996, n. 415. 
              2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
          1939,  n.  1966,  che  svolgono  attivita'  di  custodia  e
          amministrazione    di    valori    mobiliari     e     che,
          alternativamente,   sono   controllate    direttamente    o
          indirettamente  da  una  banca  o   da   un   intermediario
          finanziario o hanno  adottato  la  forma  di  societa'  per
          azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore
          al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice
          civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata
          dell'albo   previsto   dall'articolo   106   del    decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ma  non  possono
          esercitare le attivita' elencate nel comma 1  del  medesimo
          articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   in   quanto
          compatibile.  Il  diniego   dell'autorizzazione,   con   la
          relativa motivazione,  e'  comunicato  al  Ministero  dello
          sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione
          di cui all'articolo 2 della  legge  23  novembre  1939,  n.
          1966, ove non vengano meno, nel termine di  novanta  giorni
          dalla notifica del provvedimento di diniego, le  condizioni
          che comportano l'obbligo di iscrizione. La  Banca  d'Italia
          esercita i poteri indicati  all'articolo  108  del  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  al   fine   di
          assicurare il rispetto da parte delle  societa'  fiduciarie
          iscritte  nella   sezione   separata   delle   disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
          Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli
          110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1°  settembre
          1993, n. 385, in quanto compatibili. 
              3. Il Ministero dello sviluppo  economico  e  la  Banca
          d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui  al  comma
          2,  si  danno  reciproca  comunicazione  dei  provvedimenti
          adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti
          di competenza.".