Art. 5 
 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  L'iscrizione  nell'albo  e  negli  elenchi  previsti   dalla
disciplina introdotta con  il  presente  Titolo  III  e'  subordinata
all'emanazione delle disposizioni  attuative  nonche',  per  l'elenco
previsto all'articolo  112,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo;  le
Autorita' competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
attuative  e  alla  nomina  dei  componenti  dell'Organismo  di   cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, al piu' tardi entro il 31 marzo 2013. Ai fini della costituzione
dell'Organismo, i primi componenti  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia. L'Organismo provvede all'approvazione del suo statuto, alla
definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti,  alla
raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento  ed  all'iscrizione
dei confidi secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  112  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il  termine  del
30 settembre 2013. Decorso  tale  termine,  l'Organismo  e'  regolato
secondo le disposizioni dell'articolo 112-bis vigente.»; 
    b) al comma 7 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Si
applicano ai cambiavalute gli articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative
disposizioni di attuazione»; 
    c) al comma 8, le parole:  «9,  commi  1,  2,  4,  5  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «9, commi 1 e 2. Con riguardo ai  confidi,
il  riferimento  dell'articolo  9,   comma   4,   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma  1,
primo  periodo,  anche  all'elenco  previsto  dall'articolo  107  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previgente.»; 
    d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti: 
    «8-ter. L'Organismo  di  cui  all'articolo  112-bis  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  si  intende  costituito,  ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla
data di avvio della gestione dell'elenco. 
    8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da  parte
degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e  113  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  comunicata  alla  Banca
d'Italia e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.»; 
    e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis.  La  Banca  d'Italia  pubblica  l'elenco  dei  soggetti,
operanti alla data dell'entrata in vigore del presente  decreto,  che
continuano a svolgere la propria  attivita'  ai  sensi  dell'articolo
112, comma 7, come modificato dal presente decreto.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dell'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 
              1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  per   le
          attivita' diverse dalla prestazione di servizi di pagamento
          gli intermediari finanziari e i confidi che, alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo
          106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107  o  nella
          sezione di cui  all'articolo  155,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti  alla  data
          del  4  settembre  2010,  nonche'  le  societa'  fiduciarie
          previste  dall'articolo   199,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo possono continuare  a  operare
          per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli
          adempimenti indicati al comma 3. 
              2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e
          comunque fino al completamento degli adempimenti di cui  al
          comma 4, la  Banca  d'Italia  continua  a  tenere  l'elenco
          generale, l'elenco speciale e le sezioni separate  previste
          dalle disposizioni del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010;  fino
          al completamento degli  adempimenti  indicati  al  comma  3
          possono  essere  iscritti  nuovi  soggetti,  ai  quali   si
          applicano i commi 1, 4 e 8. 
              3. L'iscrizione  nell'albo  e  negli  elenchi  previsti
          dalla disciplina introdotta con il presente Titolo  III  e'
          subordinata  all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
          nonche', per l'elenco previsto all'articolo 112,  comma  1,
          del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  alla
          costituzione   del   relativo   Organismo;   le   Autorita'
          competenti  provvedono  all'emanazione  delle  disposizioni
          attuative e alla nomina dei  componenti  dell'Organismo  di
          cui  all'articolo  112-bis  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385, al piu' tardi  entro  il  31  marzo
          2013. Ai fini della costituzione  dell'Organismo,  i  primi
          componenti  sono  nominati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia. L'Organismo  provvede  all'approvazione  del  suo
          statuto,  alla  definizione  dell'aliquota  contributiva  a
          carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al
          suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo  le
          disposizioni  di   cui   all'articolo   112   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro il termine del
          30 settembre 2013. Decorso  tale  termine,  l'Organismo  e'
          regolato  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  112-bis
          vigente. 
              4. Per assicurare  un  passaggio  ordinato  alla  nuova
          disciplina introdotta con il presente titolo III: 
              a)  entro  il  termine  indicato  al   comma   1,   gli
          intermediari finanziari che alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano  nei  confronti
          del pubblico l'attivita' di  assunzione  di  partecipazioni
          ivi compresi quelli di cui all'articolo 155, comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  abrogato  ai
          sensi dell'articolo 8 del presente decreto,  chiedono  alla
          Banca d'Italia la cancellazione dagli  elenchi  di  cui  al
          comma 1, attestando di non esercitare  attivita'  riservate
          ai sensi di legge; 
              b)  entro  tre  mesi  dall'entrata  in   vigore   delle
          disposizioni  attuative  del  presente  Titolo   III,   gli
          intermediari iscritti nell'elenco di cui  all'articolo  107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente
          alla data del 4 settembre 2010 o  inclusi  nella  vigilanza
          consolidata bancaria, che alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo esercitano l'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione  all'albo  di  cui  all'articolo  106   del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato dal presente  decreto.  L'istanza  e'  corredata
          della sola  documentazione  attestante  il  rispetto  delle
          previsioni di cui all'articolo 107, comma  1,  lettere  c),
          d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385, come modificato dal presente decreto legislativo; 
              c) almeno sei mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al comma 1, gli intermediari iscritti  nell'elenco
          di cui all'articolo 106 o in quello di cui all'articolo 107
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigenti
          alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attivita' di
          intermediazione in cambi, chiedono alla Banca  d'Italia  la
          cancellazione dagli elenchi, attestando di  non  esercitare
          attivita' riservate ai sensi di  legge.  Agli  intermediari
          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 o in quello di
          cui all'articolo 107 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  che
          esercitano attivita' di intermediazione in cambi rimane  in
          ogni caso preclusa l'attivita'  rientrante  nell'ambito  di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   4,   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto; 
              d) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato  al  comma  1,  le  societa'  fiduciarie  previste
          all'articolo 199,  comma  2,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione alla  sezione  separata  dell'albo  di  cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385 come modificato dal presente  decreto.  In  pendenza
          dell'istanza di autorizzazione, esse possono continuare  ad
          operare anche oltre il termine previsto dal comma 1; 
              e) almeno tre mesi prima  della  scadenza  del  termine
          indicato al  comma  1,  gli  altri  soggetti  ivi  indicati
          presentano    istanza    di    autorizzazione    ai    fini
          dell'iscrizione all'albo di cui  all'articolo  106,  ovvero
          istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o
          nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco  di  cui
          all'articolo  112,  comma  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. In pendenza dell'istanza di  autorizzazione,  essi
          possono  continuare  ad  operare  anche  oltre  il  termine
          previsto dal comma 1. 
              5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui
          al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti  ivi  indicati
          deliberano la liquidazione della societa' ovvero modificano
          il proprio oggetto sociale, eliminando  il  riferimento  ad
          attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Per  le  societa'
          fiduciarie di  cui  al  comma  4  il  mancato  accoglimento
          dell'istanza comporta la decadenza  dell'autorizzazione  di
          cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. 
              6. Decorsi i termini  stabiliti,  i  soggetti  che  non
          abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione  o
          cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b),  c)  ed
          e)  deliberano  la  liquidazione  della   societa'   ovvero
          modificano  il  proprio  oggetto  sociale,  eliminando   il
          riferimento ad attivita' riservate ai sensi  di  legge.  Le
          societa' fiduciarie di cui  al  comma  4  che  non  abbiano
          presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano
          le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione  nella
          speciale sezione dell'albo  di  cui  all'articolo  106  del
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   come
          modificato  dal  presente  decreto.  In  mancanza,   decade
          l'autorizzazione di  cui  all'articolo  2  della  legge  23
          novembre 1939, n. 1966. 
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti  dagli
          articoli 113 e 155, comma  5  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del  4  settembre
          2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti. Si applicano  ai
          cambiavalute gli articoli 11 e 115  T.u.l.p.s.  e  relative
          disposizioni di attuazione. 
              8.  Fino  alla  data  di  entrata   di   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e,  per
          i soggetti di cui ai commi 1 e  2,  fino  al  completamento
          degli  adempimenti  di  cui  al  comma  4,  continuano   ad
          applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli  I  e  II  del
          presente  decreto  legislativo,  le   norme   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite
          dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni
          di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133,
          139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli  articoli
          113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
          applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi  1  e
          2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9,
          comma 4, all'albo previsto dall'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  deve  intendersi,
          fino alla scadenza del periodo indicato al comma  1,  primo
          periodo, anche all'elenco previsto  dall'articolo  107  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  previgente.
          L'articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999,  n.  130,
          continua ad applicarsi fino alla data di entrata in  vigore
          delle disposizioni  delle  Autorita'  creditizie  volte  ad
          assicurare la continuita' delle  segnalazioni  relative  ai
          crediti cartolarizzati; le Autorita'  vi  provvedono  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto.   Ai   soggetti   cessionari   di   cui
          all'articolo 7-bis della legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          l'articolo 3, comma 3, della  medesima  legge  continua  ad
          applicarsi fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni attuative indicate all'articolo  9,  comma  3,
          del presente decreto. 
              8-bis. Fino  alla  data  di  entrata  di  vigore  delle
          disposizioni  di  attuazione  del  presente   Titolo   III,
          l'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
          n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad
          applicarsi,  ad  eccezione  del  comma   7,   limitatamente
          all'attivita'  di  concessione   di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione
          di cui all'articolo 106, comma 3, del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico
          l'attivita' di rilascio di garanzie  quando  il  garante  e
          l'obbligato garantito facciano parte del  medesimo  gruppo.
          Per  gruppo  si  intendono  le  societa'   controllanti   e
          controllate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile
          nonche' le societa' controllate dalla stessa controllante. 
              8-ter. L'Organismo  di  cui  all'articolo  112-bis  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  intende
          costituito, ai sensi e per gli effetti  delle  disposizioni
          del presente decreto, alla data  di  avvio  della  gestione
          dell'elenco. 
              8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi
          da parte degli Organismi previsti dagli articoli 112-bis  e
          113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  e'
          comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              9.   A   decorrere   dall'entrata   in   vigore   delle
          disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le
          disposizioni  legislative  che   fanno   riferimento   agli
          intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui  agli
          articoli 106 o 107 del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigenti alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo di cui all'articolo 106 del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal  presente
          decreto. Le disposizioni legislative che fanno  riferimento
          ai confidi iscritti nella sezione separata  dell'elenco  di
          cui all'articolo 106 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
          intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
          dall'articolo 112,  comma  1  del  decreto  legislativo  1°
          settembre  1993,  n.  385,  come  modificato  dal  presente
          decreto; quelle che fanno riferimento ai  confidi  iscritti
          nell'elenco  previsto   dall'articolo   107   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla  data
          del 4 settembre 2010,  si  intendono  riferite  ai  confidi
          iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente  decreto.   Ai   soggetti   abilitati   ai   sensi
          dell'articolo 111  del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto,  si
          applica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
              10. Gli obblighi comunicativi di  cui  all'articolo  7,
          sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  permangono  nei
          confronti  dei  soggetti  che,   esclusi   dagli   obblighi
          dell'articolo 106, del  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993,  n.  385,  esercitano  in  via  prevalente,  non  nei
          confronti  del  pubblico,  le  attivita'  di  assunzione  e
          gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti
          sotto qualsiasi forma,  di  prestiti  obbligazionari  e  di
          rilascio  di  garanzie.  L'esercizio  in   via   prevalente
          sussiste, quando, in base ai  dati  dei  bilanci  approvati
          relativi  agli  ultimi  due  esercizi   chiusi,   ricorrono
          entrambi i seguenti presupposti: 
              a) l'ammontare complessivo degli  elementi  dell'attivo
          di natura finanziaria  di  cui  alle  anzidette  attivita',
          unitariamente considerate, inclusi gli impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate, sia  superiore  al  50  per
          cento del  totale  dell'attivo  patrimoniale,  inclusi  gli
          impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; 
              b) l'ammontare complessivo dei  ricavi  prodotti  dagli
          elementi dell'attivo di cui alla  lettera  a),  dei  ricavi
          derivanti da operazioni  di  intermediazione  su  valute  e
          delle commissioni attive percepite  sulla  prestazione  dei
          servizi di pagamento sia superiore  al  50  per  cento  dei
          proventi complessivi. 
              10-bis.  La  Banca  d'Italia  pubblica   l'elenco   dei
          soggetti, operanti alla data  dell'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, che  continuano  a  svolgere  la  propria
          attivita'  ai  sensi  dell'articolo  112,  comma  7,   come
          modificato dal presente decreto."