Art. 6 
 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel capoverso articolo 128-quater: 
      1) al comma 1, le parole: «o istituti  di  moneta  elettronica»
sono sostituite dalle seguenti: «, istituti  di  moneta  elettronica,
banche o Poste Italiane»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) al comma 4, le parole: «offra solo alcuni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «conferisca un mandato solo per»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo  non  si
applica agli agenti che prestano servizi di pagamento  per  conto  di
istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al
fine di consentire  l'esercizio  dei  controlli  e  l'adozione  delle
misure  previste  dall'articolo  128-duodecies  nonche'  dal  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi  di
pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o  istituti  di
pagamento comunitari  comunica  all'Organismo  previsto  all'articolo
128-undecies   l'avvio   dell'operativita'   sul   territorio   della
Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonche'
la  conclusione  della  propria  attivita',  utilizzando   la   posta
elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il  punto
di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  le  comunicazioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate dallo stesso punto di contatto per
via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita'
di invio della comunicazione.»; 
      5) il comma 8 e' abrogato; 
    b) nel capoverso articolo 128-quinquies: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte  proprie
o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.»; 
      3) al comma 2, le parole: «al comma 1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 1-bis.»; 
    c) nel capoverso articolo 128-septies: 
      1) al comma 1 la lettera f) e' soppressa; 
      2) al comma 1-bis, le parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-ter»; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte  proprie
o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.»; 
    d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2: 
      1) dopo le  parole:  «mediatori  creditizi»  sono  inserite  le
seguenti: «sono persone fisiche e»; 
      2)  dopo  la  parola:  «soggetti»  e'  aggiunta  la   seguente:
«iscritti»; 
    e) il capoverso articolo 128-decies e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e  connessi  poteri
di controllo). - 1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti
previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori  creditizi
si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca
d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza  e
correttezza nei rapporti con la clientela. 
  2.  L'intermediario  mandante  risponde  alla  Banca  d'Italia  del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri  agenti
in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso l'agente in attivita'  finanziaria,  anche  avvalendosi  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare oneri aggiuntivi. 
  3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo
sugli agenti insediati in Italia per  conto  di  istituti  di  moneta
elettronica  o  istituto  di  pagamento  comunitari  per   verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della  relativa
disciplina di attuazione. Il  punto  di  contatto  centrale  previsto
dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, risponde alla Banca d'Italia del rispetto delle  disposizioni
del Titolo VI da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto
di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso
fanno capo. La Banca d'Italia puo' effettuare  ispezioni  presso  gli
agenti  insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti   di   moneta
elettronica o istituto di  pagamento  comunitari  nonche'  presso  il
punto di contatto anche avvalendosi  della  Guardia  di  Finanza  che
agisce  con  i  poteri  ad   essa   attribuiti   per   l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi,
utilizzando  strutture  e  personale  esistenti  in   modo   da   non
determinare oneri aggiuntivi. 
  4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia esercita il controllo
sui   mediatori   creditizi   per   verificare   l'osservanza   delle
disposizioni di cui  al  comma  1  e  della  relativa  disciplina  di
attuazione. La Banca d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  i
mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che
agisce  con  i  poteri  ad   essa   attribuiti   per   l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi,
utilizzando  strutture  e  personale  esistenti  in   modo   da   non
determinare oneri aggiuntivi. 
  4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il controllo sugli agenti  insediati  in
Italia per conto di istituti di  moneta  elettronica  o  istituti  di
pagamento  comunitari  e  sui  mediatori  creditizi  per   verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della  relativa
disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A  tali  fini,
l'Organismo  potra'  effettuare  ispezioni  anche  avvalendosi  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare oneri aggiuntivi. 
  5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto  del  titolo
VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.»; 
    f) nel capoverso articolo 128-undecies: 
      1) al comma 1 le parole: «ed ordinato in forma di associazione»
sono soppresse; 
      2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  I  primi
componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono  nominati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere  dalla  data
di costituzione dell'Organismo. Il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la
Banca d'Italia.»; 
    g) nel capoverso articolo 128-duodecies: 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di  contatto
centrale, ovvero, nel caso in cui non deve essere istituito, da parte
degli  agenti  previsti  dall'articolo  128-quater,  comma  7,  degli
obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi  applicabili,
l'Organismo ne da' comunicazione all'autorita' del  Paese  d'origine.
Se  mancano  o  risultano  inadeguati  i  provvedimenti   di   questa
autorita'. L'Organismo informa il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri,  puo'  vietare
ai suddetti agenti di intraprendere nuove operazioni  nel  territorio
della  Repubblica,  dandone  comunicazione  all'autorita'  del  Paese
d'origine.»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 3 le parole: « nel caso previsto dall'articolo 144,
comma 8, e» sono soppresse, e, alla  lettera  b),  sono  aggiunte  le
seguenti: «salvo comprovati motivi»; 
      4) al comma 5, le parole: «Fermo restando l'articolo 144, comma
8» sono soppresse; 
      5) il comma 6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  l'Organismo
annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del  comma  1,
lettere b) e c).»; 
    h) nel capoverso 128-terdecies  il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e  di  controllo
dell'Organismo     qualora     risultino     gravi      irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
dello stesso. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede
agli  adempimenti  necessari  alla  ricostituzione  degli  organi  di
gestione e controllo  dell'Organismo,  assicurandone  la  continuita'
operativa,  se  necessario  anche  attraverso   la   nomina   di   un
commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o
piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo  statuto
o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
specifici e di  altre  istruzioni  impartite  dalla  Banca  d'Italia,
ovvero in caso di comprovata  inadeguatezza,  accertata  dalla  Banca
d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  11.  Integrazioni  al  decreto  legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385,  per  l'esercizio  dell'agenzia  in
          attivita' finanziaria e della mediazione creditizia 
              1.  Dopo  il  titolo  VI  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
              «Titolo VI-bis. 
              AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI 
              Art. 128-quater. 
              Agenti in attivita' finanziaria 
              1. E' agente in attivita' finanziaria il  soggetto  che
          promuove e conclude contratti relativi alla concessione  di
          finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla  prestazione  di
          servizi di pagamento, su mandato  diretto  di  intermediari
          finanziari previsti dal titolo V,  istituti  di  pagamento,
          istituti di moneta elettronica, banche  o  Poste  Italiane.
          Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono   svolgere
          esclusivamente l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,
          nonche' attivita' connesse o strumentali. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita'  di  agente  in  attivita'  finanziaria   e'
          riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
              3.(Abrogato). 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro
          attivita' su mandato di un solo  intermediario  o  di  piu'
          intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel  caso  in
          cui  l'intermediario  conferisca  un   mandato   solo   per
          specifici  prodotti  o  servizi,  e'  tuttavia   consentito
          all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o
          servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
              5. Il mandante risponde solidalmente dei danni  causati
          dall'agente in attivita' finanziaria, anche se  tali  danni
          siano  conseguenti  a  responsabilita'  accertata  in  sede
          penale. 
              6. Gli agenti che prestano esclusivamente i servizi  di
          pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco
          di cui al comma  2  quando  ricorrono  le  condizioni  e  i
          requisiti  stabiliti  con  regolamento  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Banca d'Italia. I  requisiti  tengono  conto  del  tipo  di
          attivita'  svolta.  Ai  soggetti  iscritti  nella   sezione
          speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1  e
          il comma 4. 
              7.  La  riserva  di  attivita'  prevista  dal  presente
          articolo non si applica agli agenti che prestano servizi di
          pagamento per conto di istituti  di  moneta  elettronica  o
          istituti di pagamento comunitari.  Al  fine  di  consentire
          l'esercizio  dei  controlli  e  l'adozione   delle   misure
          previste dall'articolo 128-duodecies  nonche'  dal  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente  che  presta
          servizi di  pagamento  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica o istituti  di  pagamento  comunitari  comunica
          all'Organismo previsto  all'articolo  128-undecies  l'avvio
          dell'operativita' sul territorio della Repubblica, i propri
          dati  aggiornati,  le  eventuali  variazioni   nonche'   la
          conclusione della propria attivita', utilizzando  la  posta
          elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito
          il punto di contatto centrale, ai sensi  dell'articolo  42,
          comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,
          le  comunicazioni  di  cui  al  precedente   periodo   sono
          effettuate  dallo  stesso  punto  di   contatto   per   via
          telematica. L'Organismo stabilisce  la  periodicita'  e  le
          modalita' di invio della comunicazione. 
              8. (Abrogato). 
              Art. 128-quinquies. 
              Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti  in
          attivita' finanziaria 
              1.  L'iscrizione   all'elenco   di   cui   all'articolo
          128-quater,  comma  2,  e'  subordinata  al  ricorrere  dei
          seguenti requisiti: 
              a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana  o  di
          uno Stato  dell'Unione  europea  ovvero  di  Stato  diverso
          secondo le disposizioni dell'articolo  2  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          domicilio nel territorio della Repubblica; 
              b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche:  sede
          legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
          stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
              c)  requisiti  di  onorabilita'   e   professionalita',
          compreso  il  superamento  di  un  apposito  esame.  Per  i
          soggetti diversi dalle  persone  fisiche,  i  requisiti  si
          applicano   a   coloro    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente  ai
          requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono  il
          controllo; 
              d) (Soppressa); 
              e) per i soggetti diversi dalle  persone  fisiche  sono
          inoltre richiesti un oggetto sociale  conforme  con  quanto
          disposto dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il  rispetto
          di  requisiti  patrimoniali,  organizzativi  e   di   forma
          giuridica. 
              1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato gli agenti rispondono a norma di legge. 
              2.  La  permanenza  nell'elenco  e'   subordinata,   in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-bis,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              Art. 128-sexies. 
              Mediatori creditizi 
              1. E' mediatore creditizio il  soggetto  che  mette  in
          relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche
          o intermediari finanziari previsti  dal  titolo  V  con  la
          potenziale clientela per la  concessione  di  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma. 
              2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dell'attivita' di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai
          soggetti   iscritti   in   un   apposito   elenco    tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 
              3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente
          l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita'  connesse
          o strumentali. 
              4. Il mediatore creditizio svolge la propria  attivita'
          senza essere legato ad alcuna delle parti da  rapporti  che
          ne possano compromettere l'indipendenza. 
              Art. 128-septies. 
              Requisiti per l'iscrizione  nell'elenco  dei  mediatori
          creditizi 
              1.  L'iscrizione  nell'elenco   di   cui   all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  e'  subordinata  al  ricorrere  dei
          seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c)  oggetto  sociale  conforme  con   quanto   previsto
          dall'articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti
          di organizzazione; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita'; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita', compreso il superamento  di  un  apposito
          esame; 
              f) (Soppressa). 
              1-bis. La permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in
          aggiunta  ai  requisiti  indicati  ai  commi  1  e   1-ter,
          all'esercizio effettivo dell'attivita' e  all'aggiornamento
          professionale. 
              1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla
          stipula   di   una   polizza   di    assicurazione    della
          responsabilita' civile per i danni arrecati  nell'esercizio
          dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi del
          cui operato i mediatori rispondono a norma di legge. 
              Art. 128-octies. 
              Incompatibilita' 
              1. E' vietata  la  contestuale  iscrizione  nell'elenco
          degli agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
          creditizi. 
              2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e
          di mediatori creditizi sono persone fisiche e  non  possono
          svolgere contemporaneamente la propria attivita'  a  favore
          di piu' soggetti iscritti. 
              Art. 128-novies. 
              Dipendenti e collaboratori 
              1. Gli agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi  assicurano  e   verificano,   anche   attraverso
          l'adozione di adeguate  procedure  interne,  che  i  propri
          dipendenti e collaboratori  di  cui  si  avvalgono  per  il
          contatto  con  il  pubblico,  rispettino  le   norme   loro
          applicabili,  possiedano  i  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita'   indicati   all'articolo   128-quinquies,
          lettera c), ad  esclusione  del  superamento  dell'apposito
          esame e all'articolo 128-septies,  lettere  d)  ed  e),  ad
          esclusione del superamento dell'apposito  esame,  e  curino
          l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono  comunque
          tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono
          stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. 
              2. Per il contatto  con  il  pubblico,  gli  agenti  in
          attivita'  finanziaria  che   siano   persone   fisiche   o
          costituiti in forma di societa' di persone si avvalgono  di
          dipendenti o  collaboratori  iscritti  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 2. 
              3. I mediatori creditizi  e  gli  agenti  in  attivita'
          finanziaria  diversi  da  quelli  indicati   al   comma   2
          trasmettono all'Organismo di cui all'articolo  128-undecies
          l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 
              4. Gli agenti in attivita' finanziaria  e  i  mediatori
          creditizi  rispondono   in   solido   dei   danni   causati
          nell'esercizio    dell'attivita'    dai    dipendenti     e
          collaboratori  di  cui  si  essi  si  avvalgono,  anche  in
          relazione a condotte penalmente sanzionate. 
              Art. 128-decies 
              (Disposizioni  di  trasparenza  e  connessi  poteri  di
          controllo) 
              1. Agli agenti in attivita'  finanziaria,  agli  agenti
          previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai  mediatori
          creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del
          Titolo VI.  La  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  ulteriori
          regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti
          con la clientela. 
              2.  L'intermediario  mandante   risponde   alla   Banca
          d'Italia del rispetto delle disposizioni del Titolo  VI  da
          parte dei propri agenti in attivita' finanziaria. La  Banca
          d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  l'agente  in
          attivita' finanziaria, anche avvalendosi della  Guardia  di
          Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento dell'imposta sul  valore  aggiunto  e  delle
          imposte sui  redditi,  utilizzando  strutture  e  personale
          esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 
              3. Fino al 31 dicembre 2012 la Banca d'Italia  esercita
          il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto  di
          istituti di moneta  elettronica  o  istituto  di  pagamento
          comunitari per verificare l'osservanza  delle  disposizioni
          di  cui  al  comma  1  e  della  relativa   disciplina   di
          attuazione.  Il  punto  di   contatto   centrale   previsto
          dall'articolo 42,  comma  3,  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, risponde  alla  Banca  d'Italia  del
          rispetto delle disposizioni del Titolo VI  da  parte  degli
          agenti  insediati  in  Italia   dell'istituto   di   moneta
          elettronica o istituto di pagamento comunitari, che ad esso
          fanno capo. La Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni
          presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti
          di moneta elettronica o istituto  di  pagamento  comunitari
          nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della
          Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'Italia  esercita
          il  controllo  sui  mediatori  creditizi   per   verificare
          l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della
          relativa disciplina di attuazione. La Banca  d'Italia  puo'
          effettuare ispezioni presso  i  mediatori  creditizi  anche
          avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. 
              4-bis. Dal 1° gennaio 2014 il  controllo  sugli  agenti
          insediati  in  Italia  per  conto  di  istituti  di  moneta
          elettronica  o  istituti  di  pagamento  comunitari  e  sui
          mediatori  creditizi  per  verificare  l'osservanza   delle
          disposizioni di cui al comma 1 e della relativa  disciplina
          di attuazione e' esercitato dall'Organismo.  A  tali  fini,
          l'Organismo potra' effettuare ispezioni  anche  avvalendosi
          della Guardia di Finanza che agisce con i  poteri  ad  essa
          attribuiti  per  l'accertamento  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture
          e personale esistenti in  modo  da  non  determinare  oneri
          aggiuntivi. 
              5. Il mediatore creditizio risponde anche del  rispetto
          del  titolo  VI  da   parte   dei   propri   dipendenti   e
          collaboratori. 
              Art. 128-undecies. 
              Organismo 
              1.  E'  istituito  un  Organismo,  avente  personalita'
          giuridica di diritto privato, con autonomia  organizzativa,
          statutaria e finanziaria competente per la  gestione  degli
          elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e   dei
          mediatori  creditizi.  L'Organismo  e'  dotato  dei  poteri
          sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 
              2.  I  primi   componenti   dell'organo   di   gestione
          dell'Organismo  sono  nominati  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
          d'Italia, e restano in carica tre anni  a  decorrere  dalla
          data   di   costituzione   dell'Organismo.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze approva  con  regolamento  lo
          Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 
              3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di
          cui  all'articolo  128-quater,  comma  2,  e   all'articolo
          128-sexies,  comma  2,  previa   verifica   dei   requisiti
          previsti, e svolge ogni altra attivita' necessaria  per  la
          loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre
          somme dovute per l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
          altri compiti previsti dalla legge. 
              4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli
          agenti in attivita' finanziaria e dei  mediatori  creditizi
          della  disciplina  cui  essi  sono   sottoposti;   per   lo
          svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' effettuare
          ispezioni e  puo'  chiedere  la  comunicazione  di  dati  e
          notizie e la trasmissione di atti e documenti,  fissando  i
          relativi termini. 
              Art. 128-duodecies. 
              Disposizioni procedurali 
              1. Per il mancato  pagamento  dei  contributi  o  altre
          somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi  di  cui
          agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,
          per  l'inosservanza   degli   obblighi   di   aggiornamento
          professionale,  la  violazione  di  norme   legislative   o
          amministrative  che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in
          attivita'  finanziaria  o  di  mediazione  creditizia,   la
          mancata comunicazione  o  trasmissione  di  informazioni  o
          documenti  richiesti,  l'Organismo  applica  nei  confronti
          degli iscritti: 
              a) il richiamo scritto; 
              b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per  un
          periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno; 
              c)  la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti   dagli
          articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
              1-bis. In caso di inosservanza da parte  del  punto  di
          contatto centrale, ovvero, nel caso in cui non deve  essere
          istituito, da parte  degli  agenti  previsti  dall'articolo
          128-quater,  comma  7,  degli  obblighi   derivanti   dalle
          disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'Organismo  ne
          da' comunicazione all'autorita'  del  Paese  d'origine.  Se
          mancano o risultano inadeguati i  provvedimenti  di  questa
          autorita'. l'Organismo informa il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  che,  sentito  il  Ministero  degli  affari
          esteri, puo' vietare ai suddetti  agenti  di  intraprendere
          nuove operazioni nel territorio della  Repubblica,  dandone
          comunicazione all'autorita' del Paese d'origine. 
              2.(Abrogato). 
              3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli  elenchi
          di cui agli articoli 128-quater,  comma  2,  e  128-sexies,
          comma 2, nei seguenti casi: 
              a)  perdita  di  uno  dei   requisiti   richiesti   per
          l'esercizio dell'attivita'; 
              b) inattivita' protrattasi  per  oltre  un  anno  salvo
          comprovati motivi; 
              c) cessazione dell'attivita'. 
              4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore
          creditizio  cancellati  ai  sensi  del  comma   1   possono
          richiedere  una  nuova  iscrizione  purche'  siano  decorsi
          cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione. 
              5.  In  caso  di  necessita'  e  urgenza,  puo'  essere
          disposta in via  cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi
          previsti dagli articoli  128-quater  e  128-sexies  per  un
          periodo massimo di otto mesi,  qualora  sussistano  precisi
          elementi che facciano presumere gravi violazioni  di  norme
          legislative o amministrative che  regolano  l'attivita'  di
          agenzia  in   attivita'   finanziaria   o   di   mediazione
          creditizia. 
              6. L'Organismo annota  negli  elenchi  i  provvedimenti
          adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c). 
              Art. 128-terdecies. 
              Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo 
              1. La  Banca  d'Italia  vigila  sull'Organismo  secondo
          modalita', dalla stessa stabilite, improntate a criteri  di
          proporzionalita' ed economicita' dell'azione di controllo e
          con  la  finalita'  di   verificare   l'adeguatezza   delle
          procedure   interne   adottate   dall'Organismo   per    lo
          svolgimento dei compiti a questo affidati. 
              2. Per le finalita'  indicate  al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia puo' accedere al sistema informativo che  gestisce
          gli elenchi in forma elettronica, richiedere  all'Organismo
          la  comunicazione  periodica  di  dati  e  notizie   e   la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini  dalla  stessa  stabiliti,   effettuare   ispezioni
          nonche'  richiedere  l'esibizione  dei   documenti   e   il
          compimento   degli   atti   ritenuti    necessari    presso
          l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. 
              3.  Su  proposta  della  Banca  d'Italia,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
          gestione e di controllo  dell'Organismo  qualora  risultino
          gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero   gravi
          violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
          statutarie  che  regolano  l'attivita'  dello  stesso.   Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  agli
          adempimenti necessari alla ricostituzione degli  organi  di
          gestione  e  controllo  dell'Organismo,  assicurandone   la
          continuita' operativa, se necessario  anche  attraverso  la
          nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'  disporre
          la rimozione di uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
          gestione e controllo in  caso  di  grave  inosservanza  dei
          doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle
          disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
          specifici e  di  altre  istruzioni  impartite  dalla  Banca
          d'Italia,  ovvero  in  caso  di  comprovata  inadeguatezza,
          accertata  dalla  Banca   d'Italia,   all'esercizio   delle
          funzioni cui sono preposti. 
              4.  L'Organismo  informa   tempestivamente   la   Banca
          d'Italia degli atti  e  degli  eventi  di  maggior  rilievo
          relativi all'esercizio delle proprie funzioni e  trasmette,
          entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata
          sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  e  sul  piano
          delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 
              Art. 128-quater decies. 
              Ristrutturazione dei crediti 
              1. Per l'attivita' di consulenza e gestione dei crediti
          a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi,  svolta
          successivamente alla  costituzione  dell'Organismo  di  cui
          all'articolo 128-undecies, le  banche  e  gli  intermediari
          finanziari  possono  avvalersi  di  agenti   in   attivita'
          finanziaria  iscritti  nell'elenco  di   cui   all'articolo
          128-quater, comma 2.».