Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.
                                 141 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alla lettera  b)  dopo  le  parole:  «istituti  di
pagamento»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  istituti   di   moneta
elettronica»; 
    b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto  il
seguente: «Quanto previsto dalla presente  lettera,  e'  esteso  alle
societa' di servizi  controllate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  costituite  dalle   associazioni   stesse   per   il
perseguimento delle finalita' associative; 
    c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    1-bis.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia   in   attivita'
finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti o alla prestazione  di  servizi  di
pagamento  da  parte  dei  promotori  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che  ha  conferito
loro l'incarico di promotore finanziario, purche' i finanziamenti o i
servizi di pagamento siano volti a  consentire  agli  investitori  di
effettuare operazioni relative a strumenti  finanziari.  Il  soggetto
abilitato cura l'aggiornamento  professionale  dei  propri  promotori
finanziari, assicura il  rispetto  da  parte  loro  della  disciplina
prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio
dell'attivita' prevista dal presente comma, anche  se  conseguenti  a
responsabilita' accertata in sede penale. 
    d) al comma 2 le parole: «istituti di pagamento o di istituti  di
moneta  elettronica»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «soggetti
autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento» e le parole: «,
non determini l'insorgere di rapporti di debito o  di  credito»  sono
soppresse; 
    e) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria  comporta
gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per  i  soggetti
di cui all'articolo 1742  del  codice  civile.  L'Organismo  previsto
dall'articolo 128-undecies individua forme  di  collaborazione  e  di
scambio di informazioni con gli enti di previdenza.». 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  12.  Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo
          128-quater  e  128-sexies  del   decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385 
              1. Non costituisce esercizio di  agenzia  in  attivita'
          finanziaria, ne' di mediazione creditizia: 
              a)  la  promozione  e  la  conclusione,  da  parte   di
          fornitori di beni e servizi, di contratti di  finanziamento
          unicamente per l'acquisto di propri beni  e  servizi  sulla
          base di apposite convenzioni stipulate con le banche e  gli
          intermediari  finanziari.  In  tali  contratti   non   sono
          ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; 
              b) la promozione e la conclusione, da parte di  banche,
          intermediari finanziari, imprese di investimento,  societa'
          di gestione del  risparmio,  SICAV,  imprese  assicurative,
          istituti di pagamento, istituti  di  moneta  elettronica  e
          Poste  italiane   S.p.A.   di   contratti   relativi   alla
          concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma  e  alla
          prestazione di servizi di pagamento; 
              c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
          e dei Confidi,  di  convenzioni  con  banche,  intermediari
          finanziari  ed  altri   soggetti   operanti   nel   settore
          finanziario finalizzate a  favorire  l'accesso  al  credito
          delle imprese associate. Per la raccolta  di  richieste  di
          finanziamento effettuate sulla base di  dette  convenzioni,
          le associazioni possono avvalersi di soggetti  in  possesso
          dei requisiti di  cui  all'articolo  128-novies,  comma  1.
          Quanto previsto dalla  presente  lettera,  e'  esteso  alle
          societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
          il perseguimento delle finalita' associative. 
              1-bis.  Non  costituisce  esercizio   di   agenzia   in
          attivita' finanziaria la promozione e  il  collocamento  di
          contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
          prestazione di servizi di pagamento da parte dei  promotori
          finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
          conto  del  soggetto  abilitato  che  ha   conferito   loro
          l'incarico   di   promotore    finanziario,    purche'    i
          finanziamenti o  i  servizi  di  pagamento  siano  volti  a
          consentire  agli  investitori  di   effettuare   operazioni
          relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura
          l'aggiornamento   professionale   dei   propri    promotori
          finanziari,  assicura  il  rispetto  da  parte  loro  della
          disciplina prevista ai sensi  del  titolo  VI  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  risponde  per  i
          danni  da  essi  cagionati  nell'esercizio   dell'attivita'
          prevista  dal  presente  comma,  anche  se  conseguenti   a
          responsabilita' accertata in sede penale. 
              2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso  di  fondi
          su incarico di soggetti  autorizzati  alla  prestazione  di
          servizi  di  pagamento  non  e'   necessaria   l'iscrizione
          nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria,   a
          condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di  un
          contratto di  esternalizzazione,  che  ne  predetermini  le
          modalita'  di  svolgimento,   abbia   carattere   meramente
          materiale e in  nessun  caso  sia  accompagnata  da  poteri
          dispositivi. 
              2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita'  finanziaria
          comporta  gli  obblighi  di   contribuzione   previdenziale
          previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
          civile.  L'Organismo  previsto  dall'articolo  128-undecies
          individua  forme  di  collaborazione  e   di   scambio   di
          informazioni con gli enti di previdenza."