Art. 8 
 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Per  l'iscrizione  delle
persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria
di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in  quello  dei  mediatori
creditizi di  cui  all'articolo  128-sexies,  comma  2,  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  coloro  che  detengono  il
controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
2. Nel caso in cui il  controllante  sia  una  persona  giuridica,  i
requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a  coloro  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo.». 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 15 Requisiti di onorabilita' 
              1. Non possono essere iscritti nell'elenco degli agenti
          in attivita' finanziaria di  cui  all'articolo  128-quater,
          comma 2, coloro che: 
              a)   si   trovano   in   una   delle   condizioni    di
          ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
          codice civile; 
              b)  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
          disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27
          dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31  maggio  1965,  n.
          575, salvi gli effetti della riabilitazione; 
              c) sono stati  condannati  con  sentenza  irrevocabile,
          salvi gli effetti della riabilitazione: 
              1) a pena detentiva per uno dei  reati  previsti  dalle
          norme che disciplinano l'attivita'  bancaria,  finanziaria,
          mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati
          e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
              2) a pena detentiva per  uno  dei  reati  previsti  nel
          titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
          del 16 marzo 1942, n. 267; 
              3) a pena detentiva per un tempo  non  inferiore  a  un
          anno per  un  reato  contro  la  pubblica  amministrazione,
          contro la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro
          l'ordine pubblico, contro l'economia  pubblica  ovvero  per
          delitto in materia tributaria; 
              4) alla reclusione per un tempo  non  inferiore  a  due
          anni per un qualunque delitto non colposo. 
              2. Non possono  essere  altresi'  iscritti  nell'elenco
          coloro nei confronti  dei  quali  sia  stata  applicata  su
          richiesta delle parti una delle pene previste dal comma  1,
          lettera c), salvo il caso dell'estinzione  del  reato.  Nel
          caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti,
          le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1)  e  2),
          non rilevano se inferiori a un anno. 
              3. Con riferimento  alle  fattispecie  disciplinate  in
          tutto o in parte  da  ordinamenti  stranieri,  la  verifica
          dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1  e
          2  e'  effettuata  sulla  base  di   una   valutazione   di
          equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo. 
              4.   Per   l'iscrizione   delle   persone   giuridiche,
          nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori
          creditizi di cui  all'articolo  128-sexies,  comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 i commi 1,  2
          e  3  si  applicano  a  coloro  che  svolgono  funzioni  di
          amministrazione, direzione e controllo. 
              5.   Per   l'iscrizione   delle   persone    giuridiche
          nell'elenco degli agenti in attivita'  finanziaria  di  cui
          all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori
          creditizi di cui  all'articolo  128-sexies,  comma  2,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  coloro  che
          detengono  il  controllo  devono  essere  in  possesso  dei
          requisiti di cui ai commi  1  e  2.  Nel  caso  in  cui  il
          controllante sia una persona giuridica, i requisiti di  cui
          ai commi 1 e 2 si applicano a coloro che svolgono  funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo."