Art. 9 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
           del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  141,
al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse  e  dopo  le  parole:
«128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di  verifica
dell'avveramento   delle   condizioni   previste    dagli    articoli
128-quinquies e 128-septies.». 
 
          Note all'art. 9: 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
          legislativo n. 141 del 2010, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 16. Requisiti patrimoniali 
              1. L'Organismo definisce i  massimali,  commisurati  ai
          volumi  di  attivita',  della  polizza   di   assicurazione
          prevista dagli articoli 128-quinquies e  128-septies  e  le
          modalita' di  verifica  dell'avveramento  delle  condizioni
          previste dagli articoli 128-quinquies  e  128-septies.  Nel
          caso di  polizze  che  prevedono  coperture  cumulative,  i
          massimali sono riferiti a  ciascun  soggetto  che  richiede
          l'iscrizione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni emanate dall'Isvap in materia  di  polizza  di
          assicurazione della responsabilita' civile. 
              2. Ai sensi dell'articolo  128-septies,  comma  1,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il  capitale
          sociale versato deve essere almeno pari a  quello  previsto
          dall'articolo  2327  del  codice  civile.  L'ammontare  del
          capitale minimo puo'  essere  modificato  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze.".