Art. 9 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole: «comma 1» sono soppresse e dopo le parole: «128-septies» sono inserite le seguenti: «e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.».
Note all'art. 9: Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, come modificato dal presente decreto: "Art. 16. Requisiti patrimoniali 1. L'Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attivita', della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quinquies e 128-septies e le modalita' di verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l'iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall'Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilita' civile. 2. Ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile. L'ammontare del capitale minimo puo' essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".