IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Vista la  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  di  conversione  del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare  l'articolo
1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della  delega
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre  2010,  n.183,
per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al  30  giugno
2012; 
  Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare  l'articolo
1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio
della predetta delega al 30 settembre 2012; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70,  e  successive  modificazioni,
recante disposizioni sul riordinamento  degli  enti  pubblici  e  del
rapporto di lavoro del personale dipendente; 
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  recante  il
riordinamento del sistema degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio
2005, n. 97, e successive  modificazioni,  recante  approvazione  del
nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; 
  Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al
citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.  183,  al  riordino
dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo  i  principi  di
cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1,  comma
2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 7 agosto 2012, n. 131; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in  data
19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2012; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione,  dello
sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e
per la cooperazione internazionale e l'integrazione; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione  della  Croce
                           Rossa italiana 
 
  1. Le funzioni esercitate dall'Associazione  italiana  della  Croce
rossa (CRI), di seguito denominata CRI,  di  cui  al  comma  4,  sono
trasferite,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  alla  costituenda
Associazione  della  Croce  Rossa  italiana,  di  seguito  denominata
Associazione, promossa dai soci della CRI,  secondo  quanto  disposto
nello statuto di cui  all'articolo  3,  comma  2.  L'Associazione  e'
persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo
II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro
nazionale,  nonche'  nei  registri  regionali  e  provinciali   delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per  quanto
non diversamente disposto dal presente decreto, la legge  7  dicembre
2000,  n.  383.  L'Associazione  e'  di  interesse  pubblico  ed   e'
ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto
l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 
  2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale
di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale  quale
organizzazione di soccorso volontario conforme  alle  Convenzioni  di
Ginevra del 1949,  ai  relativi  protocolli  aggiuntivi,  di  seguito
denominati Convenzioni e protocolli,  ai  principi  fondamentali  del
Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito
denominato Movimento, nonche'  alle  risoluzioni  e  decisioni  degli
organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti  e  autorizzati
dai  predetti  atti.  La   Associazione   subentra   alla   CRI   nel
riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa
e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle  Societa'  di
Croce rossa e Mezzaluna Rossa,  assumendone  i  relativi  obblighi  e
privilegi. 
  3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni  tempo  l'osservanza  da
parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 
  4.  L'Associazione  e'  autorizzata  ad  esercitare   le   seguenti
attivita' d'interesse pubblico: 
    a)  organizzare  una  rete  di  volontariato  sempre  attiva  per
assicurare  allo  Stato  Italiano  l'applicazione,  per   quanto   di
competenza,  delle  Convenzioni  e  protocolli,   delle   risoluzioni
internazionali, nonche'  il  supporto  di  attivita'  ricomprese  nel
servizio nazionale di protezione civile; 
    b) collaborare con le societa' di  Croce  rossa  e  di  Mezzaluna
Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; 
    c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni  e
raccomandazioni degli organi della Croce  rossa  internazionale  alle
societa'  della  Croce  rossa  e  Mezzaluna   Rossa,   nel   rispetto
dell'ordinamento vigente; 
    d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e  in  conformita'  a
quanto   previsto   dalle   vigenti   convenzioni    e    risoluzioni
internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario
in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di  calamita'
e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale
e internazionale; 
    e)  svolgere   attivita'   umanitarie   presso   i   centri   per
l'identificazione e  l'espulsione  di  immigrati  stranieri,  nonche'
gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli  immigrati
ed in particolare dei richiedenti asilo; 
    f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e
di  assistenza  dei  prigionieri  di  guerra,  degli  internati,  dei
dispersi, dei profughi, dei deportati e  rifugiati  e,  in  tempo  di
pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio  alle
forze dell'ordine; 
    g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed
all'estero, in  tempo  di  pace  o  di  grave  crisi  internazionale,
attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo  delle  Infermiere
volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; 
    h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e
all'estero, sentito il  Ministro  degli  affari  esteri,  secondo  le
regole determinate dal Movimento; 
    i) agire quale struttura  operativa  del  servizio  nazionale  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge  24  febbraio
1992, n. 225, in luogo della CRI; 
    l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente,
l'educazione  sanitaria,  la  cultura  della  protezione   civile   e
dell'assistenza alla persona; 
    m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo  in  Paesi
esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari  esteri
e con gli uffici del Ministro per la  cooperazione  internazionale  e
l'integrazione; 
    n) collaborare con i componenti del  Movimento  in  attivita'  di
sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; 
    o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria,  cosi'
come  intese   dalle   convenzioni   e   risoluzioni   degli   organi
internazionali della Croce rossa; 
    p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in  favore  dei  piu'
giovani, anche attraverso attivita' formative  presso  le  scuole  di
ogni ordine e grado; 
    q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del  diritto
internazionale umanitario nonche' i principi umanitari  ai  quali  si
ispira il Movimento; 
    r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della
cultura  della  donazione  di  sangue,  organi  e  tessuti   tra   la
popolazione e organizzare i donatori volontari,  nel  rispetto  della
normativa vigente e delle norme statutarie; 
    s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3
aprile 2001, n. 120, e successive  modificazioni,  nell'ambito  della
programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni  emanate
dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario
e per il personale civile all'uso di dispositivi  salvavita  in  sede
extra  ospedaliera  e  rilasciare  le  relative   certificazioni   di
idoneita' all'uso; 
    t) svolgere, nell'ambito della  programmazione  regionale  ed  in
conformita' alle disposizioni emanate  dalle  regioni,  attivita'  di
formazione  professionale,  di  formazione   sociale,   sanitaria   e
sociosanitaria, anche a favore delle  altre  componenti  e  strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile. 
  5. L'Associazione svolge ogni altro compito  previsto  dal  proprio
statuto. 
  6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita'  sanitarie
e socio sanitarie per il Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  puo'
sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni,  partecipare
a  gare  indette  da  pubbliche  amministrazioni  e  sottoscrivere  i
relativi contratti. Per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  sono
autorizzate   a   stipulare    convenzioni    prioritariamente    con
l'Associazione.  L'Associazione  e  le  sue  strutture   territoriali
possono  concorrere  all'erogazione  di  fondi   per   attivita'   di
volontariato, compresi quelli derivanti dalla  donazione  del  5  per
mille di cui alla  normativa  vigente  in  materia,  nonche'  per  la
protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata
a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  cooperazione  internazionale.
L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili
a livello nazionale,  regionale  e  locale  per  le  Associazioni  di
promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un  decreto  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con  il  quale
e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del Testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio  2012,  n.
          14  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative.  Differimento
          di termini relativi all'esercizio di  deleghe  legislative)
          e' il seguente: 
              «2. Il termine per  l'esercizio  della  delega  di  cui
          all'art. 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010,  n.  183,
          limitatamente agli enti, istituti e societa'  vigilati  dal
          Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012 (2).
          Ai fini di cui al  presente  comma,  sono  compresi  tra  i
          principi e criteri direttivi per l'esercizio  della  delega
          quelli    di    sussidiarieta'    e    di    valorizzazione
          dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile.». 
              - L'art. 2, comma 1, della legge 4  novembre  2010,  n.
          183 (Deleghe al Governo in materia di lavori  usuranti,  di
          riorganizzazione  di  enti,  di  congedi,   aspettative   e
          permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di   servizi   per
          l'impiego, di incentivi all'occupazione, di  apprendistato,
          di occupazione femminile, nonche' misure contro  il  lavoro
          sommerso e disposizioni in tema di  lavoro  pubblico  e  di
          controversie di lavoro) e' il seguente: 
              «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dal Ministero della salute).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
          enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali  e  dal  Ministero  della  salute
          nonche' alla ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  dei
          predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti  e  societa'
          rispettivamente vigilati, ferme restando la loro  autonomia
          di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) semplificazione e snellimento  dell'organizzazione
          e della struttura amministrativa  degli  enti,  istituti  e
          societa' vigilati,  adeguando  le  stesse  ai  principi  di
          efficacia,  efficienza   ed   economicita'   dell'attivita'
          amministrativa e all'organizzazione,  rispettivamente,  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  prevedendo,  ferme  restando  le
          specifiche disposizioni vigenti per il  relativo  personale
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, il riordino delle competenze  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  e
          della societa' Italia Lavoro Spa; 
                b)razionalizzazione e ottimizzazione  delle  spese  e
          dei costi di  funzionamento,  previa  riorganizzazione  dei
          relativi   centri   di   spesa   e   mediante   adeguamento
          dell'organizzazione e della struttura amministrativa  degli
          enti e istituti vigilati ai principi  e  alle  esigenze  di
          razionalizzazione di cui all'  art.  1,  comma  404,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  riconoscendo  il  valore
          strategico degli istituti preposti alla tutela della salute
          dei cittadini; 
                c) ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il
          Ministero della salute e  gli  enti  e  istituti  vigilati,
          prevedendo, in particolare, per  i  predetti  Ministeri  la
          possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti
          degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
                d) organizzazione del Casellario centrale  infortuni,
          nel rispetto  delle  attuali  modalita'  di  finanziamento,
          secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire
          in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente
          comma; 
                e) previsione  dell'obbligo  degli  enti  e  istituti
          vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
          decreti legislativi  emanati  in  attuazione  del  presente
          articolo, entro il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore degli stessi.». 
              - L'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n.  131
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire
          la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita'
          del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altre
          strutture  dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in
          materia  di  Fondo  nazionale  per  il   Servizio   civile.
          Differimento  di  termine   per   l'esercizio   di   delega
          legislativa) e' il seguente: 
              «2. Al fine di coordinare la riforma  dell'associazione
          della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
          con il riordino del  Servizio  nazionale  della  protezione
          civile, nell'intento  di  realizzare  un  compiuto  sistema
          nazionale di gestione delle emergenze, il  termine  di  cui
          all'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
          e' differito al 30 settembre 2012.». 
              - La legge 13 novembre 2009, n. 172 reca:  «Istituzione
          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero
          complessivo dei Sottosegretari di Stato». 
              -  Il  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  reca:
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria». 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 reca: «Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n.  112,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 reca:  «Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica». 
              - La legge 30 luglio 2010, n. 122 reca: «Conversione in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche». 
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sul
          riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di  lavoro
          del personale dipendente». 
              - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per  la  semplificazione  amministrativa)
          reca: 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso». 
              - L'art. 14 della citata legge 15  marzo  1997,  n.  59
          reca: 
              «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo  di  una  complessiva   riduzione   dei   costi
          amministrativi  e  si  atterra',  oltreche'   ai   principi
          generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241  ,  e
          successive modificazioni, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          ,  e  successive  modificazioni,  dall'art.  3,  comma   6,
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe o complementari,  trasformazione  di  enti  per  i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'art. 12, comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti; 
                b)  trasformazione  in  associazioni  o  in   persone
          giuridiche di diritto privato degli enti che  non  svolgono
          funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico  nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita' di diritto pubblico;  trasformazione  in  ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di  cui
          alla presente lettera il Governo  e'  tenuto  a  presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art. 12, comma 1, lettera s), in  carico  ai  suddetti
          enti; 
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile  rilevanza,  anche  sotto  il   profilo   delle
          procedure di nomina degli  organi  statutari,  e  riduzione
          funzionale  del   numero   di   componenti   degli   organi
          collegiali; 
                d) razionalizzazione ed omogeneizzazione  dei  poteri
          di vigilanza ministeriale, con  esclusione,  di  norma,  di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti; 
                e) contenimento delle spese di  funzionamento,  anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune  utilizzo
          di contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a  quanto
          previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; 
                f) programmazione atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.». 
              - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca:
          «Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980,  n.  613  reca:  «Riordinamento  della  Croce   rossa
          italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          6 maggio 2005, n.  97  e  successive  modificazioni,  reca:
          «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione  italiana
          della Croce rossa». 
              - L'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 reca: 
              «Art. 2 (Delega  al  Governo  per  la  riorganizzazione
          degli enti  vigilati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dal Ministero della salute).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli
          enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali  e  dal  Ministero  della  salute
          nonche' alla ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  dei
          predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti  e  societa'
          rispettivamente vigilati, ferme restando la loro  autonomia
          di ricerca e  le  funzioni  loro  attribuite,  in  base  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) semplificazione e snellimento  dell'organizzazione
          e della struttura amministrativa  degli  enti,  istituti  e
          societa' vigilati,  adeguando  le  stesse  ai  principi  di
          efficacia,  efficienza   ed   economicita'   dell'attivita'
          amministrativa e all'organizzazione,  rispettivamente,  del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero  della  salute,  prevedendo,  ferme  restando  le
          specifiche disposizioni vigenti per il  relativo  personale
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge, il riordino delle competenze  dell'Istituto  per  lo
          sviluppo della formazione professionale  dei  lavoratori  e
          della societa' Italia Lavoro Spa; 
                b) razionalizzazione e ottimizzazione delle  spese  e
          dei costi di  funzionamento,  previa  riorganizzazione  dei
          relativi   centri   di   spesa   e   mediante   adeguamento
          dell'organizzazione e della struttura amministrativa  degli
          enti e istituti vigilati ai principi  e  alle  esigenze  di
          razionalizzazione di cui all'  art.  1,  comma  404,  della
          legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  riconoscendo  il  valore
          strategico degli istituti preposti alla tutela della salute
          dei cittadini; 
                c) ridefinizione del rapporto  di  vigilanza  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   il
          Ministero della salute e  gli  enti  e  istituti  vigilati,
          prevedendo, in particolare, per  i  predetti  Ministeri  la
          possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti
          degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; 
                d) organizzazione del Casellario centrale  infortuni,
          nel rispetto  delle  attuali  modalita'  di  finanziamento,
          secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire
          in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente
          comma; 
                e) previsione  dell'obbligo  degli  enti  e  istituti
          vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei
          decreti legislativi  emanati  in  attuazione  del  presente
          articolo, entro il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore degli stessi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali ovvero  del  Ministro  della  salute,  ciascuno  in
          relazione   alla   propria   competenza,    di    concerto,
          rispettivamente, con il Ministro  della  salute  e  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche'  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, nonche' con il  Ministro
          della difesa limitatamente al decreto legislativo  relativo
          alla riorganizzazione della Croce rossa  italiana,  sentite
          le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  e
          previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.   281,   e
          successive  modificazioni,  che  si  esprime  entro  trenta
          giorni dalla data  di  trasmissione  dei  relativi  schemi;
          decorso tale termine, il Governo puo'  comunque  procedere.
          Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che  si  esprimono  entro  quaranta   giorni
          dall'assegnazione;  decorso   tale   termine,   i   decreti
          legislativi possono essere  comunque  emanati.  Qualora  il
          termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
          presente comma scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi
          di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 
              3. L'adozione dei decreti legislativi  attuativi  della
          delega di cui al  presente  articolo  non  deve  comportare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  si  procede  al  riordino   degli   organi
          collegiali e degli altri organismi istituiti  con  legge  o
          con regolamento nell'amministrazione centrale della salute,
          mediante l'emanazione di  regolamenti  adottati,  ai  sensi
          dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali; 
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee; 
                c) limitazione  del  numero  delle  strutture,  anche
          mediante  la  loro   eventuale   unificazione,   a   quelle
          strettamente indispensabili all'adempimento delle  funzioni
          riguardanti la tutela della salute; 
                d)  diminuzione  del  numero  dei  componenti   degli
          organismi.» 
              - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 e successive modificazioni (Definizione ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali) reca: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 183 del 2000, si veda
          nelle note alle premesse. 
              L'art.  11  della  legge  24  febbraio  1992,  n.   225
          (Istituzione  del  Servizio  nazionale   della   protezione
          civile) reca: 
              «Art. 11 (Strutture operative nazionali del  Servizio).
          -  1.  Costituiscono  strutture  operative  nazionali   del
          Servizio nazionale della protezione civile: 
                a) il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale
          componente fondamentale della protezione civile; 
                b) le Forze armate; 
                c) le Forze di polizia; 
                d) il Corpo forestale dello Stato; 
                e) i Servizi tecnici nazionali; 
                f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica  di  cui
          all'art. 17, l'Istituto nazionale  di  geofisica  ed  altre
          istituzioni di ricerca; 
                g) la Croce rossa italiana; 
                h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                i) le organizzazioni di volontariato; 
                l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 
              2.  In  base  ai  criteri  determinati  dal   Consiglio
          nazionale della protezione civile, le  strutture  operative
          nazionali svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento  della
          protezione civile, le  attivita'  previste  dalla  presente
          legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile. 
              3.  Le  norme  volte  a  disciplinare   le   forme   di
          partecipazione e collaborazione delle  strutture  operative
          nazionali al Servizio  nazionale  della  protezione  civile
          sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              4. Con le stesse modalita'  di  cui  al  comma  3  sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente a compiti  determinati,  le  ulteriori  norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni delle strutture operative nazionali alle  esigenze
          di protezione civile.». 
              - Il comma 2-bis dell'art.  1,  della  legge  3  aprile
          2001, n.  120  e  successive  modificazioni  (Utilizzo  dei
          defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero)
          reca: 
              «2-bis. La formazione dei soggetti di cui  al  comma  1
          puo'   essere    svolta    anche    dalle    organizzazioni
          medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti
          operanti nel settore dell'emergenza sanitaria  che  abbiano
          un rilievo nazionale  e  che  dispongano  di  una  rete  di
          formazione.». 
              - Il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n. 165 del 2001, reca: 
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI».