Art. 2 
 
 
              Riordino della CRI fino alla liquidazione 
 
  1. La CRI  e'  riordinata  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della  sua  liquidazione
assume  la  denominazione  di  «Ente  strumentale  alla  Croce  Rossa
italiana», di seguito denominato  Ente,  mantenendo  la  personalita'
giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia  pure  non
piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo
sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono  un
protocollo per disciplinare l'utilizzo,  da  parte  dell'Ente,  degli
emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con  la
normativa internazionale in materia di  utilizzo  degli  emblemi.  In
ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta
normativa internazionale se non per  i  casi  espressamente  previsti
dalla suddetta convenzione. All'Ente  si  applicano  le  disposizioni
vigenti per gli enti pubblici non economici,  salvo  quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2. L'Ente  svolge  le  attivita'  in  ordine  al  patrimonio  e  ai
dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'  ogni  altra
attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni  di
cui al presente articolo. 
  3. Sono organi dell'Ente: 
    a) un comitato, nominato con decreto del Ministro  della  salute,
presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in  carica  che
e' anche  Presidente  dell'Ente,  da  tre  componenti  designati  dal
Presidente  tra  i  soci  della  CRI   con   particolari   competenze
amministrative e da altri tre  componenti  designati  rispettivamente
dai Ministri della salute, dell'economia  e  delle  finanze  e  della
difesa, con compiti di indirizzo e di  approvazione  dei  regolamenti
interni  di  organizzazione  e  funzionamento,  di   amministrazione,
finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In  caso  di
parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per
quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte
all'unanimita'; 
    b) un collegio dei revisori  dei  conti,  nominato  dal  Ministro
della salute, costituito da tre componenti,  di  cui  uno  magistrato
della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno  designato  dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   uno   designato   dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
    c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale  e  di
gestione, nominato dal Ministro della salute. 
  4.   Il   Presidente   dell'Ente,   i   componenti   il   comitato,
l'amministratore, i componenti del collegio dei  revisori  dei  conti
durano  in  carica  fino  al  31   dicembre   2015.   L'incarico   di
amministratore e' incompatibile  con  ogni  altra  attivita'  esterna
all'Ente    e    all'Associazione.    Il    trattamento     economico
dell'amministratore e dei componenti del collegio  dei  revisori  dei
conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli  incarichi  di
Presidente  e  di  componente  del  comitato  sono  svolti  a  titolo
gratuito,  salvo  rimborso  delle  spese.  Ove  l'amministratore  sia
dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le  disposizioni
vigenti in materia di aspettativa di diritto. 
  5. Le risorse  finanziarie  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state
erogate alla  CRI  nell'anno  2014,  secondo  quanto  disposto  dalla
normativa vigente in materia, nonche' risorse  finanziarie,  di  pari
ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto
dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2015, sono attribuite all'  Ente
e all'Associazione,  con  decreti  del  Ministro  della  salute,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  della  difesa,
ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra  Ente
e Associazione in relazione alle funzioni di  interesse  pubblico  ad
essi affidati, senza  determinare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa  tengono  conto
delle esigenze dei corpi ausiliari.