Art. 4 
 
 
                             Patrimonio 
 
  1. Il Commissario e successivamente il Presidente  nazionale,  fino
al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un  comitato  nominato
con la stessa composizione e modalita' di designazione  e  nomina  di
quello di cui all'articolo 2, comma 3 ,  lettera  a)  nonche',  dalla
predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente: 
    a) redigono, almeno entro il  31  dicembre  2013,  e  di  seguito
aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale  e  l'inventario  dei
beni immobili di proprieta' o comunque  in  uso  della  CRI,  nonche'
elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili  per
recuperare le risorse economiche e finanziarie per il  ripiano  degli
eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli  comitati,  con
riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e  alle
esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013; 
    b) identificano i beni immobili, non  pervenuti  all'attuale  CRI
con negozi giuridici modali, da  mantenere  all'Ente  a  garanzia  di
potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso,  fino  alla
definizione della posizione debitoria; 
    c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla  normativa
vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti
pubblici non economici, nei  limiti  del  debito  accertato  anche  a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con  riferimento  ai  conti
consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio  di  previsione  a
decorrere  dall'anno  2013,  gli  immobili  pervenuti  alla  CRI,   a
condizione che non provengano da negozi giuridici modali  e  che  non
siano  necessari  al  perseguimento  dei  fini   statutari   e   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e  di  interesse   pubblico
dell'Associazione; 
    d) trasferiscono all'Associazione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali  e
concedono in uso gratuito, con  spese  di  manutenzione  ordinaria  a
carico  dell'usuario,  alla  medesima  data  quelli  necessari   allo
svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali; 
    e)  compiono  le  attivita'  necessarie  per  ricavare   reddito,
attraverso  negozi  giuridici  di  godimento,  dagli   immobili   non
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e  di  interesse
pubblico; 
    f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu'
proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari; 
    g) restituiscono, sentite le amministrazioni  pubbliche  titolari
dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i  beni
stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e
di interesse pubblico; 
    h) trasferiscono all'Associazione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i
beni mobili acquistati con i contributi del  Ministero  della  difesa
per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare  volontario  e
al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti
con contributi  pubblici  e  finalizzati  all'esercizio  dei  compiti
elencati all'articolo 1, comma 4. 
  2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario,  e  successivamente  il
Presidente  dell'Ente,   provvede   al   ripiano   dell'indebitamento
pregresso della CRI mediante procedura concorsuale  disciplinata  dal
presente articolo. A tale fine accerta la  massa  passiva  risultante
dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento  all'ultimo
conto  consuntivo  consolidato  approvato,  ed  istituisce   apposita
gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti
debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore  al
31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente.  Nell'ambito  di
tale gestione separata e', altresi',  formata  la  massa  attiva  con
l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili  prevista  dal
comma 1, lettera c) per  il  pagamento  anche  parziale  dei  debiti,
mediante periodici stati di ripartizione, secondo i  privilegi  e  le
graduazioni previsti dalla legge. 
  3. Avverso  il  provvedimento  del  Commissario  o  del  Presidente
dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un  credito
dalla massa passiva, i creditori esclusi  possono  proporre  ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al  Ministro  della
salute, che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento
decidendo allo stato degli atti. 
  4. Il Commissario  o  il  Presidente  dell'Ente  e'  autorizzato  a
definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei
creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun  debito
complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione
obbligatoria entro trenta giorni dalla  conoscenza  dell'accettazione
della transazione. 
  5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro  il  31  ottobre
2015, predispone il  piano  di  riparto  finale  e  lo  sottopone  al
Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2015. 
  6. L'atto di approvazione  di  cui  al  comma  5  e'  trasmesso  al
Tribunale  di  Roma,  che,  verificatane  la   correttezza   formale,
pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente,  con
liberazione di essi  dai  debiti  di  cui  al  comma  2  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e'
disposta  la  cancellazione  dei  pignoramenti  e  delle  ipoteche  a
qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della  CRI.
Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono  proporre
reclamo  al  Tribunale   di   Roma,   in   composizione   collegiale,
funzionalmente competente, che decide  con  ordinanza  in  camera  di
consiglio. Contro tale provvedimento puo'  essere  proposto  soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 
  7. Per quanto non disposto dal presente articolo  si  applicano  le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni  in  quanto
compatibili,  intendendosi  che  le  funzioni  del  comitato  di  cui
all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal  comitato
di cui al comma 1 fino al  31  dicembre  2013  e  da  quello  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2015. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il Titolo V del regio decreto del 16 marzo  1942,  n.
          267 e successive modificazioni (Disciplina del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa) recita:  «Della
          liquidazione coatta amministrativa».