Art. 6 
 
 
                              Personale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  adottato
su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e  delle  finanze,  della  difesa  e  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione,  sentito  il  Presidente  della
CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione  fra  i
livelli di inquadramento previsti dal contratto  collettivo  relativo
al personale civile con contratto a tempo indeterminato della  CRI  e
quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo
militare, nonche' tra i  livelli  delle  due  predette  categorie  di
personale e quelli previsti  dai  contratti  collettivi  dei  diversi
comparti della  Pubblica  amministrazione,  previa  informativa  alle
organizzazioni sindacali. 
  2. Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della  CRI  e  quindi
dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo
il proprio stato giuridico  e  il  proprio  trattamento  economico  a
carico  dell'Ente.  Entro  i  successivi  90  giorni   l'Associazione
definisce un organico provvisorio di  personale  valido  fino  al  31
dicembre 2015. Il predetto organico e' valutato in sede  di  adozione
dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni
sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio  2016  l'esercizio
da parte dell'Associazione dei suoi  compiti  istituzionali  in  modo
compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere  dalla  data
di  determinazione  dell'organico  dell'Associazione  e  fino  al  31
dicembre 2015, il personale della CRI puo' esercitare  l'opzione  tra
la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale  assunzione,
se in possesso dei  requisiti  qualitativi  richiesti  e  nei  limiti
dell'organico, da parte dell'Associazione  ovvero  la  permanenza  in
servizio   presso   l'Ente.   Per   l'esercizio   delle   convenzioni
l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto
collettivo  di  appartenenza,  personale  civile  e   militare   gia'
utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato
nella  diretta  fornitura  dei  servizi  oggetto  delle   convenzioni
medesime. 
  3. Al personale a tempo indeterminato rimasto  in  servizio  presso
l'Ente, non  impiegato  nelle  convenzioni  ed  eccedente  l'organico
dell'Associazione, si applicano, salvo quanto  previsto  al  presente
articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la
gestione di eccedenze di personale nelle  pubbliche  amministrazioni.
La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche  con  riferimento  ad
amministrazioni con sede in province diverse  rispetto  a  quella  di
impiego, con preferenza per  le  amministrazioni  aventi  sede  nella
provincia di impiego. 
  4. Il Presidente nazionale, entro  il  30  giugno  2015,  determina
sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il  Ministero
della difesa, l'organico a regime  con  una  proiezione  pluriennale,
tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili,  dello  sviluppo
dell'attivita'  dell'Associazione  e  delle  competenze   necessarie,
nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita'
di cui all'articolo 5, comma  6,  mediante  un'aliquota  dedicata  di
personale iscritto  o  che  si  iscrive  nei  Corpi  ausiliari;  tale
personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego  dei  servizi
alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di  impiego
sia  ordinarie  che  straordinarie  e  secondo  moduli   disciplinari
assimilabili  a  quelli  dell'ordinamento  militare.  Il  Presidente,
sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data  bandisce
altresi'   una   procedura   finalizzata   all'assunzione   graduale,
nell'ambito    delle    disponibilita'    finanziarie,    da    parte
dell'Associazione ovvero da soggetti da essa  costituiti,  anche  con
contratti part time o di solidarieta', del personale rimasto a quella
data in servizio  presso  l'Ente,  che  aveva  un  rapporto  a  tempo
indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del  presente
decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 sia ancora in servizio e
debba rimanere in servizio piu' di due anni per  essere  collocato  a
riposo, nonche' di quello di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  terzo
periodo.  Restano  in  ogni  caso  fermi  i  limiti  di  importo  del
finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo
e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La  procedura
condiziona alla verifica  della  professionalita'  richiesta  per  le
attivita' dell'associazione l'assunzione del personale  gia'  assunto
dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia  seguito
eventuali percorsi di riqualificazione. 
  5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita'  del
personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, una sede di confronto  presso  il  Dipartimento
della funzione pubblica alla quale partecipano  rappresentanti  dello
stesso Dipartimento, dei  Ministeri  della  salute,  dell'economia  e
delle finanze  e  della  difesa,  della  CRI  e  quindi  dell'Ente  e
dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali  del
personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa
il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della
CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle  informazioni
presso  i  dipendenti  dei  posti  offerti  in  mobilita'  e  operano
attivamente nella  ricerca  di  idonee  soluzioni  di  impiego  anche
attraverso attivita' di riqualificazione. 
  6. Al personale della CRI  e  quindi  dell'Ente  assunto  da  altre
amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  30,
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Il
personale della CRI e  quindi  dell'Ente  in  mobilita'  puo'  essere
assunto  da  altre  amministrazioni  pubbliche  per   le   quali   si
verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente  per
procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono  gia'
aver conseguito l'autorizzazione a  procedere,  tramite  concorso  da
bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni,  con  risorse
finanziarie  all'uopo  gia'  destinate,  ovvero  deve  trattarsi   di
assunzioni gia' programmate e  con  disponibilita'  di  risorse  gia'
assicurate. La quota di  contributo  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  erogata  annualmente  alla  CRI  e  quindi   all'Ente
corrispondente al trattamento economico in  godimento  da  parte  del
dipendente assunto in mobilita' da  altra  amministrazione  e'  cosi'
ripartita, con decreti dello stesso Ministro: 
    a) per un terzo a favore  dell'amministrazione  di  destinazione,
per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) per un terzo e' ridotta di pari importo; 
    c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente  all'Ente
e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per  la  copertura  degli
oneri  per  le  attivita'  di  interesse  pubblico,  per  il  ripiano
dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte  ad  incrementare
l'autofinanziamento presso privati. 
  7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio  di  personale
della CRI e quindi dell'Ente  presso  enti  e  aziende  del  Servizio
sanitario nazionale, senza apportare  nuovi  e  maggiori  oneri  alla
finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i  vincoli  previsti
in materia di personale  sia  dalla  legislazione  vigente  sia,  con
riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit
sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione  degli  stessi,  da
detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire  in
via diretta, tramite il Servizio sanitario  nazionale,  le  attivita'
sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in  convenzione  alla  CRI,
l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma  6,  terzo
periodo, puo' prevedere il passaggio di  personale  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato della CRI  a  tali  attivita'  preposto,
disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie  occorrenti  al
relativo trattamento  economico  in  applicazione  dell'articolo  30,
comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. In applicazione  dell'articolo  4,  comma  89,  della  legge  12
novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero
della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione
e l'Ente per il pronto soccorso  aeroportuale,  previo  trasferimento
alle regioni delle relative risorse. 
  9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al  personale
della CRI, vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero  per
attivita' integralmente finanziate con fondi privati,  permangono  in
vigore fino al 31 dicembre 2013  ovvero,  se  scaduti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati  non
oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti
contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali  l'Associazione
subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con  l'Ente  e  sono
prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente  al  31
dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte  dell'Associazione.  Il  Commissario   e   successivamente   il
Presidente, fino al 31 dicembre 2013 puo' richiamare in servizio, nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, per  il  tempo  strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata  e'  effettuata,  il
personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami
ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare,  e'
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno
a far data dal 1° gennaio 2007. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il comma 2-quinquies dell'art. 30 del citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, reca: 
              «2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,  a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione». 
              - L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 (Definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca: 
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
              - L'art.  30,  comma  2-quinquies  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, reca: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse). 
              (Omissis). 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione». 
              - L'art. 4, comma 89, della citata  legge  n.  183  del
          2011, reca: 
              «Art. 4 (Riduzioni delle  spese  non  rimodulabili  dei
          Ministeri). 
              (Omissis). 
              89. Le funzioni relative  all'assistenza  sanitaria  al
          personale navigante marittimo e dell'aviazione  civile,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
          1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto
          soccorso aeroportuale di  competenza  del  Ministero  della
          salute, sono  conferite  alle  regioni,  ad  esclusione  di
          quelle relative alla  certificazione  delle  competenze  in
          materia di primo soccorso sanitario e di assistenza  medica
          a bordo di navi mercantili, di formazione  e  aggiornamento
          di pronto soccorso sanitario del personale  di  volo,  alle
          visite    effettuate    dagli    Istituti     medico-legali
          dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita'  presso
          gli Uffici di  sanita'  marittima,  aerea  e  di  frontiera
          (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente
          di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di
          competenza    dei    predetti    Istituti     medico-legali
          dell'Aeronautica militare.». 
              - L'art. 1668 del Codice dell'ordinamento  militare  di
          cui al citato d.lgs. n. 66 del 2010, reca: 
              «Art. 1668 (Chiamate in servizio). - 1. Le chiamate  in
          servizio del personale militare della Croce rossa  italiana
          sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri  di
          mobilitazione o dagli altri comitati  a  cio'  autorizzati,
          previe disposizioni del comitato centrale o del  centro  di
          mobilitazione,  il  quale  a  sua  volta  riceve   l'ordine
          direttamente dal comitato centrale. 
              2. In nessun caso si puo'  precettare  personale  senza
          l'autorizzazione di cui al comma 1. 
              3. E' fatta eccezione per il  personale  facente  parte
          delle squadre di pronto soccorso, comprese  le  squadre  di
          riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso  di
          gravi disastri o calamita' pubbliche; per questi  casi,  in
          conformita' alle norme impartite dalla presidenza nazionale
          dell'associazione,   i   comitati   hanno   l'obbligo    di
          intervenire immediatamente. 
              4. Nelle circostanze di cui al comma  3,  il  personale
          presentatosi  si  intende  mobilitato  con  precetto:  esso
          assume  quindi  senz'altro  la  qualita'  di  militare   in
          servizio attivo e i comitati  preparano  tempestivamente  i
          precetti di chiamata per la consegna, che puo'  effettuarsi
          anche   dopo   la   presentazione   in    servizio    degli
          interessati.».