Art. 7 
 
 
            Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente 
 
  1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e  dei
compiti istituzionali ed il raggiungimento degli  obiettivi  previsti
dalle disposizioni normative vigenti  e  fatte  salve  le  specifiche
disposizioni relative all'Ente,  il  Ministro  della  salute  e,  per
quanto di competenza, il Ministro  della  difesa,  adottano  atti  di
indirizzo  ed  esercitano  la  funzione  di  vigilanza  sulla  CRI  e
successivamente sull'Ente. 
  2. I compiti  di  vigilanza  di  cui  al  comma  1  possono  essere
esercitati  anche  attraverso  ispezioni  e  verifiche  disposte  dal
Ministro della salute o dal Ministro della difesa,  nonche'  mediante
richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni  su  specifiche
materie di particolare rilevanza. 
  3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di  amministrazione
e contabilita',  di  organizzazione  e  funzionamento,  gli  atti  di
programmazione, le variazioni del  ruolo  organico,  il  bilancio  di
previsione con le relative variazioni e il  rendiconto  della  CRI  e
successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro  dieci  giorni  dalla
data dell'adozione, al Ministero della salute,  che  li  approva  nei
sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a  trenta  per
le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne  chiede  il
riesame  con  provvedimento  motivato.  In  tal  caso,   la   CRI   e
successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni  dalla  ricezione,
puo' recepire le osservazioni trasmettendo  il  nuovo  testo  per  il
controllo, ovvero motivare  in  merito  alle  ragioni  per  le  quali
ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi  dieci
giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e
degli atti adottati, il Ministero della salute, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, procede  all'approvazione  o
all'annullamento degli atti. 
  4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e
funzionamento, di amministrazione  e  contabilita',  il  bilancio  di
previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma
3, sono approvati dal Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di  programmazione,
il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e,  per
quanto di competenza, di concerto con il Ministero della  difesa.  Le
variazioni del ruolo organico  sono  approvate  di  concerto  con  il
Dipartimento  per  la  funzione   pubblica   e   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  5. In  caso  di  impossibilita'  o  di  prolungata  difficolta'  di
funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a),
il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta.