Art. 8 Norme transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012 e 2013, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente e' soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2016 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo' essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione. 3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo. 5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.
Note all'art. 8: - Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 reca: «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.». - La legge 19 gennaio 2005, n. 1 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 reca: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).». - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.». - Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 reca: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.». - Per i riferimenti alla legge n. 112 del 2002, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 33, comma 7, e 34 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). (Omissis). 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. (Omissis).» «Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998) - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.». - L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) reca: «Art. 2 (Proroga Commissario straordinario C.R.I.). In vigore dal 28 febbraio 2012 1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.».