Art. 8 
 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati  il  decreto-legge
19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla  legge
19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2,  nonche'  il  decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.  Fino
alla  predetta  data  si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui al citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012  e  2013
le disposizioni  vigenti  in  materia  di  contributi  a  carico  del
bilancio dello Stato in favore della  CRI.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli  anni  2012  e
2013, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di  cui  al
secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 
  2. A far data 1° gennaio  2016  l'Ente  e'  soppresso  e  posto  in
liquidazione ai sensi della legge 4  dicembre  1956,  n.  1404,  come
modificata e integrata del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,
salvo quanto previsto nel secondo periodo del  presente  comma.  Alla
medesima  data  i  beni  mobili  e  immobili  rimasti  di  proprieta'
dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in  tutti  i
rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al  trattamento  del
personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano  in  carico  alla
gestione liquidatoria; il predetto personale, ove  non  assunto  alla
data  del  1°  gennaio  2016  dall'Associazione,  e'   collocato   in
disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e  dell'articolo
34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'assunzione  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione  dello  stato
di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito  tenuto  conto  dei
compiti di interesse pubblico  da  parte  dell'Associazione  mediante
convenzioni   annuali   tra   Ministero   della   salute,   Ministero
dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione.
Il  finanziamento  annuale  dell'Associazione   non   puo'   superare
l'importo complessivamente  attribuito  all'Ente  e  Associazione  ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per
cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno  2017.  In
sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il  1°
gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di  verifica
dell'utilizzo dei  beni  pubblici  trasferiti  all'Associazione.  Per
l'assolvimento di compiti  di  interesse  pubblico,  con  particolare
riguardo  alle  attivita'  in   continuita'   con   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi  ausiliari,  alla
protezione civile e alla formazione alle  emergenze,  l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione
anche con soggetti pubblici e privati, che puo'  essere  destinataria
di beni di cui al  presente  comma  e  che  impiega  in  distacco  il
personale di cui all'aliquota dedicata prevista  al  comma  4,  primo
periodo, dell'articolo 6, nonche' altro  personale  dell'Associazione
con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa
puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo  del  presente
comma direttamente con la fondazione. 
  3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge  29  dicembre
2011, n 216, convertito con modificazioni  dalla  legge  24  febbraio
2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del  Presidente
nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono  fatti  salvi
gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti
istituzionali  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,   applicando   le
disposizioni del presente decreto e quelle  di  cui  alla  disciplina
vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo. 
  5. Il Ministro della salute informa  il  Parlamento  con  relazioni
semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  276  reca:
          «Disposizioni  urgenti  per  snellire   le   strutture   ed
          incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.». 
              - La legge 19 gennaio 2005, n. 1 reca: «Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L.  19  novembre  2004,  n.
          276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture
          ed  incrementare  la  funzionalita'   della   Croce   Rossa
          italiana.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980,  n.  613  reca:  «Riordinamento  della  Croce   rossa
          italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).». 
              - Per i riferimenti al citato  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca: «Soppressione
          e messa in liquidazione di enti di diritto  pubblico  e  di
          altri enti sotto qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a
          vigilanza dello Stato e comunque  interessanti  la  finanza
          statale.». 
              -  Il  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63   reca:
          «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in  materia  di
          riscossione, razionalizzazione del  sistema  di  formazione
          del  costo  dei  prodotti  farmaceutici,   adempimenti   ed
          adeguamenti comunitari,  cartolarizzazioni,  valorizzazione
          del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.». 
              - Per i riferimenti alla legge n. 112 del 2002, si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 33, comma 7, e 34 del  citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: 
              «Art.  33   (Eccedenze   di   personale   e   mobilita'
          collettiva). 
              (Omissis). 
              7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di  cui
          al comma 4 l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il
          personale che  non  sia  possibile  impiegare  diversamente
          nell'ambito della medesima amministrazione e che non  possa
          essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito
          regionale, ovvero che non abbia preso  servizio  presso  la
          diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 
              (Omissis).» 
              «Art.     34     (Gestione     del     personale     in
          disponibilita').(Art. 35-bis del d.lgs.  n.  29  del  1993,
          aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998)  -  1.  Il
          personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi
          secondo l'ordine cronologico di  sospensione  del  relativo
          rapporto di lavoro. 
              2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche   ad
          ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non  economici
          nazionali, il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  forma  e  gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale del personale e della sua  ricollocazione  in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali e provinciali di cui al  decreto  legislativo  23
          dicembre 1997, n. 469, e  realizzando  opportune  forme  di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 
              3. Per le altre  amministrazioni,  l'elenco  e'  tenuto
          dalle strutture regionali e provinciali di cui  al  decreto
          legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, alle quali sono  affidati  i
          compiti di riqualificazione professionale e  ricollocazione
          presso  altre  amministrazioni  del  personale.  Le   leggi
          regionali previste  dal  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui  al
          comma 2. 
              4.  Il  personale  in  disponibilita'  iscritto   negli
          appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui  all'art.
          33, comma 8, per la durata massima ivi prevista.  La  spesa
          relativa  grava  sul   bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza    sino    al    trasferimento    ad     altra
          amministrazione,  ovvero  al  raggiungimento  del   periodo
          massimo di fruizione dell'indennita'  di  cui  al  medesimo
          comma 8. Il rapporto di lavoro si  intende  definitivamente
          risolto  a  tale  data,  fermo  restando  quanto   previsto
          nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla  retribuzione
          goduta al momento del collocamento in  disponibilita'  sono
          corrisposti dall'amministrazione di  appartenenza  all'ente
          previdenziale di riferimento per  tutto  il  periodo  della
          disponibilita'. 
              5. I contratti collettivi nazionali  possono  riservare
          appositi fondi per la  riqualificazione  professionale  del
          personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o  collocato  in
          disponibilita' e per favorire forme di incentivazione  alla
          ricollocazione  del  personale,  in  particolare   mediante
          mobilita' volontaria. 
              6.  Nell'ambito  della  programmazione  triennale   del
          personale di cui all'articolo 39 della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          le  nuove  assunzioni  sono  subordinate  alla   verificata
          impossibilita'   di    ricollocare    il    personale    in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 
              7. Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le  economie
          derivanti dalla minore spesa per effetto  del  collocamento
          in disponibilita' restano a disposizione del loro  bilancio
          e  possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e   la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 
              8. Sono fatte salve le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento in disponibilita' presso gli  enti  che  hanno
          dichiarato il dissesto.». 
              - L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216
          (Proroga di termini previsti da  disposizioni  legislative)
          reca: 
              «Art. 2 (Proroga Commissario straordinario C.R.I.). 
              In vigore dal 28 febbraio 2012 
              1. L'incarico di commissario straordinario della  Croce
          Rossa   Italiana   e'   prorogato   fino   alla   data   di
          ricostituzione degli organi  statutari  a  conclusione  del
          riassetto  organizzativo,   anche   in   attuazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni  di  cui
          all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010,  n.  183,  e
          comunque non oltre il 30 settembre 2012.».