Art. 10 
 
Violazione degli obblighi in materia di  immissione  sul  mercato  di
  sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti  derivati  previsti
  dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che
immettono sul mercato sottoprodotti di  origine  animale  e  prodotti
derivati  destinati  all'alimentazione  di  animali  da   allevamento
diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le  prescrizioni
di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza
osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE)  142/2011
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.