Art. 10
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti
dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che
immettono sul mercato sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati destinati all'alimentazione di animali da allevamento
diversi dagli animali da pelliccia, senza rispettare le prescrizioni
di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza
osservare quelle di cui all'allegato X del regolamento (UE) 142/2011
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.