Art. 11
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32
del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che
immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti,
senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del
regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui
all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
4.000 euro a 40.000 euro.
2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note all'art. 11:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.