Art. 11 Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso di fertilizzanti organici e ammendanti derivanti dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che immettono sul mercato e usano fertilizzanti organici e ammendanti, senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero senza osservare quelle di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro. 2. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell'allegato XI del regolamento (UE) n. 142/2011.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.