Art. 12
Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e uso
di altri prodotti derivati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e
39 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 35 del regolamento
(CE) n. 1069/2009 in materia di immissione sul mercato di alimenti
per animali da compagnia sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
non rispettano le condizioni generali di cui al medesimo articolo 36
del regolamento, in materia di immissione sul mercato di prodotti
derivati ovvero non rispettano le prescrizioni specifiche di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del regolamento, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a
40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
142/2011, utilizza materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8
lettere a), b), d) ed e), del regolamento, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a
70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
142/2011, immette sul mercato un sottoprodotto di origine animale o
un prodotto derivato senza ottemperare alle prescrizioni specifiche
applicabili alle proteine animali trasformate e agli altri prodotti
derivati di cui all'allegato X, capo II, del regolamento (UE) n.
142/2011, a condizione che l'allegato XIII del medesimo regolamento
non preveda prescrizioni specifiche per tali prodotti, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento
(UE) n. 142/2011, non ottemperano alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII del medesimo regolamento, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
4.000 euro a 40.000 euro.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.