Art. 13 
 
Violazione degli obblighi in materia di importazione  e  transito  di
  sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli
  articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve  le  eventuali
deroghe  concesse  dall'autorita'  competente,  gli   operatori   che
importano nella o inviano in  transito  attraverso  l'Unione  europea
sottoprodotti  di  origine  animale  e  i  prodotti  derivati,  senza
rispettare  le  prescrizioni  generali  di  cui  agli  articoli   41,
paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I  e
II, del regolamento  (UE)  n.  142/2011,  o  che  importano  o  fanno
transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti  di  origine
animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da
certificati sanitari e  dichiarazioni  conformi  ai  modelli  di  cui
all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono  soggetti  alla
applicazione  delle  misure  previste  dal  decreto  legislativo   25
febbraio 2000, n. 80. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 80
          del 2000, si vedano le note alle premesse.