Art. 13
Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli
articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali
deroghe concesse dall'autorita' competente, gli operatori che
importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea
sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza
rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41,
paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I e
II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno
transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine
animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da
certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui
all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla
applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 80
del 2000, si vedano le note alle premesse.