Art. 13 Violazione degli obblighi in materia di importazione e transito di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati previsti dagli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eventuali deroghe concesse dall'autorita' competente, gli operatori che importano nella o inviano in transito attraverso l'Unione europea sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, senza rispettare le prescrizioni generali di cui agli articoli 41, paragrafo 1 e paragrafo 3, e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009, nonche' le prescrizioni specifiche di cui all'allegato XIV, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2011, o che importano o fanno transitare al punto di ingresso partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza che le stesse siano accompagnate da certificati sanitari e dichiarazioni conformi ai modelli di cui all'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono soggetti alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 80 del 2000, si vedano le note alle premesse.