Art. 14 Violazione degli obblighi in materia di importazione, transito ed esportazione derivanti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) n. 142/2011 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato, ovvero esporta, pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 142/2011 rilasciata dall'autorita' competente, ovvero in modo difforme da essa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa o fa transitare campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 senza la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del medesimo regolamento, ovvero in modo difforme da essa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.0000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dalla Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dall'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da 3.000 euro a 30.0000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano campioni commerciali senza ottemperare alle prescrizioni particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che trattano articoli da esposizione senza ottemperare alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 14: - La direttiva 96/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125. - La direttiva 96/23/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 maggio 1996, n. L 125. - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse. - La Decisione 2009/821/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 novembre 2009, n. L 296.