Art. 15 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  esportazione  derivanti
  dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 43, paragrafo 1, del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
esporta  sottoprodotti  di  origine  animale  e   prodotti   derivati
destinandoli all'incenerimento o alla  discarica,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
dell'articolo 43, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi
terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione
di  biogas  e  compost,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe
previste dall'articolo 43,  paragrafo  5,  del  regolamento  (CE)  n.
1069/2009, si applica a chiunque  esporta  sottoprodotti  di  origine
animale e i prodotti da essi derivati,  in  violazione  del  medesimo
articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse.