Art. 15
Violazione degli obblighi in materia di esportazione derivanti
dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
destinandoli all'incenerimento o alla discarica, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
esporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in Paesi
terzi non membri dell'OCSE per l'uso in impianti per la fabbricazione
di biogas e compost, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
3. La stessa sanzione di cui ai commi 1 e 2, fatte salve le deroghe
previste dall'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1069/2009, si applica a chiunque esporta sottoprodotti di origine
animale e i prodotti da essi derivati, in violazione del medesimo
articolo 43, paragrafi 3 e 4, del predetto regolamento.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.