Art. 16
Sistema di controlli ufficiali
1. L'attivita' di controllo ufficiale, e' prerogativa delle
autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale, di
cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza
relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla
legislazione vigente.