Art. 16 
 
 
                   Sistema di controlli ufficiali 
 
  1.  L'attivita'  di  controllo  ufficiale,  e'  prerogativa   delle
autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2. 
  2. I  soggetti  pubblici  interessati,  svolgono  le  attivita'  di
controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo  ufficiale,  di
cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi  di  riservatezza
relativamente  alle  informazioni  acquisite  in   conformita'   alla
legislazione vigente.