Art. 16 Sistema di controlli ufficiali 1. L'attivita' di controllo ufficiale, e' prerogativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 2. 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di controllo ufficiale di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. I soggetti che svolgono l'attivita' di controllo ufficiale, di cui al presente articolo, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformita' alla legislazione vigente.