Art. 18 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n.  36,  ad
eccezione degli articoli 10 e 11. 
  2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal  presente
decreto  e'  disposta,  in  aggiunta  alla  sanzione   amministrativa
pecuniaria, la sospensione del provvedimento di  registrazione  degli
operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo  23  del
regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento  di  riconoscimento
di  stabilimenti  o  impianti  di  cui  all'articolo  24  del  citato
regolamento, per un periodo di giorni  lavorativi  da  un  minimo  di
dieci ad un massimo di venti. 
  3.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal
presente  decreto,  nel  caso  in  cui   le   violazioni   riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1  e  2,  ai
sensi del regolamento (CE) n.  1069/2009,  sono  sempre  disposti  il
sequestro e la distruzione del materiale in questione,  con  spese  a
carico del soggetto che ha commesso l'illecito. 
  4. Per quanto non previsto dal presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
  5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di  Bolzano   provvedono   nell'ambito   delle   proprie   competenze
all'accertamento delle violazioni amministrative e  alla  irrogazione
delle relative sanzioni. 
  6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  le  presenti  disposizioni  si  applicano  nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il decreto  legislativo  21  febbraio  2005,  n.  36,
          abrogato, ad eccezione degli articoli 10 e 11, dal presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          2005, n. 63. 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 17  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre  1981,  n.
          329, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti." 
              "Art. 14 (Contestazione e notificazione). -  In  vigore
          dal 1° gennaio 2004. 
              La  violazione,  quando  e'  possibile,   deve   essere
          contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
          persona che sia obbligata  in  solido  al  pagamento  della
          somma dovuta per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.". 
              "Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
          In vigore dal 15 dicembre 1981. 
              Se per l'accertamento della  violazione  sono  compiute
          analisi di campioni,  il  dirigente  del  laboratorio  deve
          comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. 
              L'interessato puo' chiedere la  revisione  dell'analisi
          con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.  La
          richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo  che
          ha prelevato i  campioni  da  analizzare,  nel  termine  di
          quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della  prima
          analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. 
              Delle operazioni  di  revisione  dell'analisi  e'  data
          comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
          loro inizio. 
              I   risultati   della   revisione   dell'analisi   sono
          comunicati all'interessato a mezzo di lettera  raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento,  a  cura  del  dirigente  del
          laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. 
              Le comunicazioni di cui al  primo  e  al  quarto  comma
          equivalgono  alla  contestazione  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 14 ed il  termine  per  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui  all'art.  16  decorre  dalla  comunicazione
          dell'esito della prima analisi o, quando e'  stata  chiesta
          la revisione dell'analisi, dalla  comunicazione  dell'esito
          della stessa. 
              Ove  non  sia  possibile  effettuare  la  comunicazione
          all'interessato nelle forme di cui al  primo  e  al  quarto
          comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 
              Con il  decreto  o  con  la  legge  regionale  indicati
          nell'ultimo comma dell'art. 17 sara'  altresi'  fissata  la
          somma  di  denaro   che   il   richiedente   la   revisione
          dell'analisi  e'  tenuto  a  versare  e   potranno   essere
          indicati, anche a modifica delle  vigenti  disposizioni  di
          legge, gli istituti incaricati della stessa analisi." 
              "Art. 17 (Obbligo  del  rapporto).  In  vigore  dal  15
          dicembre 1981. 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.". 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  n.  80  del
          2000, si vedano le note alle premesse.