Art. 18
Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36, ad
eccezione degli articoli 10 e 11.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente
decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria, la sospensione del provvedimento di registrazione degli
operatori, degli stabilimenti o impianti di cui all'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1069/2009 o del provvedimento di riconoscimento
di stabilimenti o impianti di cui all'articolo 24 del citato
regolamento, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di
dieci ad un massimo di venti.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal
presente decreto, nel caso in cui le violazioni riguardano
prescrizioni relative al materiale definito di categoria 1 e 2, ai
sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, sono sempre disposti il
sequestro e la distruzione del materiale in questione, con spese a
carico del soggetto che ha commesso l'illecito.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
5. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14, 15, 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' dal decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 80, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze
all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione
delle relative sanzioni.
6. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei
Severino, Ministro della giustizia
Balduzzi, Ministro della salute
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36,
abrogato, ad eccezione degli articoli 10 e 11, dal presente
decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2005, n. 63.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O., cosi' recita:
"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti."
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - In vigore
dal 1° gennaio 2004.
La violazione, quando e' possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.".
"Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). -
In vigore dal 15 dicembre 1981.
Se per l'accertamento della violazione sono compiute
analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che
ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima
analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono
comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma
equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi o, quando e' stata chiesta
la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione
all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto
comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati
nell'ultimo comma dell'art. 17 sara' altresi' fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere
indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi."
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). In vigore dal 15
dicembre 1981.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art.
24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.".
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 80 del
2000, si vedano le note alle premesse.