Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorita'
competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali
nell'ambito della propria organizzazione e legislazione.
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.