Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del presente  decreto  si  applicano  le
definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
all'allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  presente  decreto  le  autorita'
competenti sono il Ministero della salute, le  regioni,  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie  locali
nell'ambito della propria organizzazione e legislazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (CE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.