Art. 3
Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di
sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti
dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
10.000 euro a 70.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1,
lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero li
utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato II,
capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a
45.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o
utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle
prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1069/2009, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.