Art. 3 
 
Violazione degli obblighi in materia  di  smaltimento  e  impiego  di
  sottoprodotti di origine animale e dei prodotti  derivati  previsti
  dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
sottoprodotti  di  origine  animale   e   prodotti   derivati   senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,
lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
sottoprodotti  di  origine  animale   e   prodotti   derivati   senza
ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo  11,  paragrafo  1,
lettere b) e  c),  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,  ovvero  li
utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato  II,
capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro  a
45.000 euro. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  1   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 12,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  2   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 13,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  smaltisce  o
utilizza  i  materiali  di  categoria  3   senza   ottemperare   alle
prescrizioni di cui all'articolo 14,  paragrafo  1,  del  regolamento
(CE)  n.  1069/2009,  e'  soggetto   alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  6.  Sono  fatte  salve  eventuali  deroghe  autorizzate  ai   sensi
dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1069/2009. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.