Art. 4 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di  raccolta,  trasporto  e
  rintracciabilita'  di  sottoprodotti  di  origine  animale  e   dei
  prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22  del  regolamento
  (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in
modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I  e  II,
del  regolamento  (UE)  n.  142/2001,  sono  soggetti  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro  a
36.000 euro. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafi 2  e  3,  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009  ovvero  vi
adempiono in modo difforme da quanto prescritto  dall'allegato  VIII,
capo III, del  regolamento  (UE)  n.  142/2001,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 40.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
adempiono agli obblighi di cui  all'articolo  21,  paragrafo  4,  del
regolamento  (CE)  n.  1069/2009,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro  a
36.000 euro. 
  4. Gli operatori  che,  essendovi  tenuti,  nelle  ipotesi  di  cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009,  non
tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali
o certificati sanitari  ovvero  li  tengono  senza  ottemperare  alle
prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento  (UE)  n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 
  5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori
che  non  ottemperano  agli  obblighi  di  rintracciabilita'  di  cui
all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009. 
  6. Gli  operatori  che,  essendovi  tenuti,  non  ottemperano  agli
obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V,  del  regolamento
(UE)  n.  142/2011,  sono  soggetti  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 
  7. Sono fatte  salve  le  eventuali  deroghe  autorizzate  a  norma
dell'articolo 21,  paragrafo  2,  secondo  comma,  dell'articolo  21,
paragrafo 3,  secondo  comma,  del  regolamento  (CE)  n.  1069/2009,
nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1,  secondo  comma,  del
regolamento medesimo. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.