Art. 4
Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e
rintracciabilita' di sottoprodotti di origine animale e dei
prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in
modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II,
del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a
36.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che,
essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi
adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII,
capo III, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 40.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a
36.000 euro.
4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali
o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle
prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori
che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilita' di cui
all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli
obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento
(UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro.
7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma
dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 21,
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009,
nonche' ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento medesimo.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.