Art. 5 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia   di   registrazione   degli
  stabilimenti  e  degli  impianti  derivanti  dall'articolo  23  del
  regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di
applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009  ed
essendovi tenuto, non effettua la notifica  all'autorita'  competente
di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio  controllo  che
eseguano qualunque  fase  di  produzione,  trasporto,  manipolazione,
lavorazione, magazzinaggio, immissione  sul  mercato,  distribuzione,
uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti  derivati
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che,  ai
sensi  del  citato  articolo  23,   paragrafo   2,   non   forniscono
all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e
gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
30.000 euro. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse.