Art. 5
Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, nei limiti di
applicabilita' dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ed
essendovi tenuto, non effettua la notifica all'autorita' competente
di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che
eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione,
lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione,
uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati
ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai
sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono
all'autorita' competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e
gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
30.000 euro.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.