Art. 6
Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli
stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del
regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi
previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1069/2009, effettua attivita' in stabilimenti o impianti non
riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle
prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n.
142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o
revocato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.