Art. 6 
 
Violazione  degli  obblighi  in  materia  di   riconoscimento   degli
  stabilimenti  e  degli  impianti  derivanti  dall'articolo  24  del
  regolamento (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  nelle  ipotesi
previste dall'articolo 24,  paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.
1069/2009,  effettua  attivita'  in  stabilimenti  o   impianti   non
riconosciuti ai  sensi  di  tale  regolamento  o  non  conformi  alle
prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19  del  regolamento  (UE)  n.
142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento  e'  sospeso  o
revocato e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 
 
          Note all'art. 6: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse.