Art. 6 Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, effettua attivita' in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse.