Art. 7 
 
Violazione  delle  prescrizioni  applicabili  agli   stabilimenti   e
  impianti di trasformazione e ad  altri  stabilimenti  di  cui  agli
  allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti,  non  rispettano  le  condizioni  generali  di  cui
all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n.  142/2011
all'interno  degli  impianti  di   trasformazione   e   degli   altri
stabilimenti posti sotto il proprio  controllo,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
10.000 euro a 70.000 euro. Sono  fatte  salve  le  eventuali  deroghe
autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3,  del  regolamento
(UE) n. 142/2011. 
  2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per  il  trattamento
delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2,
del regolamento (UE)  n.  142/2011,  all'interno  degli  impianti  di
trasformazione e degli altri  stabilimenti  posti  sotto  il  proprio
controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria  del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni  specifiche  per  la
trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato
IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011,  all'interno
degli impianti di trasformazione e  degli  altri  stabilimenti  posti
sotto   il   proprio   controllo,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. 
  4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che  ,
essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni  specifiche  per  la
trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV,
capo I, sezione 4, del  regolamento  (UE)  n.  142/2011,  all'interno
degli impianti di trasformazione e  degli  altri  stabilimenti  posti
sotto   il   proprio   controllo,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro  a
30.000 euro. 
  5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di  cui  allegato  V,
capo  I,  sezioni  1  e  2,  del  regolamento   (UE)   n.   142/2011,
rispettivamente all'interno dei  propri  impianti  di  produzione  di
biogas e compostaggio  sono  soggetti  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di  igiene
applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V,
capo II,  del  regolamento  (UE)  n.  142/2011,  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
3.000 euro a 30.000 euro. 
  7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  gli  operatori  che,
essendovi  tenuti,   non   rispettano   i   parametri   standard   di
trasformazione di cui  all'allegato  V,  capo  III,  sezione  I,  del
regolamento  (UE)  n.   142/2011,   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro  a
50.000 euro. Sono fatte salve le  eventuali  deroghe  autorizzate  ai
sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento  (UE)
n. 142/2011. 
  8. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost
di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento  (UE)  n.
142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i  riferimenti  al  citato  Regolamento  (UE)  n.
          142/2011, si vedano le note alle premesse.