Art. 7 Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 142/2011 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all'allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 142/2011. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni per il trattamento delle acque reflue di cui al medesimo allegato IV, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e 2 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che , essendovi tenuti, non rispettano le prescrizioni specifiche per la trasformazione di materiali di categoria 3 previste dall'allegato IV, capo I, sezione 4, del regolamento (UE) n. 142/2011, all'interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni di cui allegato V, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011, rispettivamente all'interno dei propri impianti di produzione di biogas e compostaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti non rispettano le prescrizioni in materia di igiene applicabili agli impianti di biogas e compostaggio di cui allegato V, capo II, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano i parametri standard di trasformazione di cui all'allegato V, capo III, sezione I, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'allegato V, capo III, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non rispettano le norme applicabili ai residui di digestione e al compost di cui all'allegato V, capo III, sezione 3, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.