Art. 8
Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione
applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti
derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti
sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in
materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25,
paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II, III e
IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a
50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di
manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo
articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n.
142/2011, si vedano le note alle premesse.