Art. 8 Violazioni degli obblighi in materia di igiene e trasformazione applicabili agli impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti derivanti dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non assicurano che gli stabilimenti e gli impianti sotto il loro controllo siano conformi alle prescrizioni generali in materia di igiene e trasformazione di cui al medesimo articolo 25, paragrafo 1, ovvero a quelle di cui all'allegato IV, capi II, III e IV, del regolamento (UE) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle ipotesi previste dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non rispettano le prescrizioni in materia di manipolazione di sottoprodotti di origine animale, di cui al medesimo articolo 26 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti al citato Regolamento (CE) 1069/2009, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al citato Regolamento (UE) n. 142/2011, si vedano le note alle premesse.