Art. 9
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure
di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29 del regolamento
(CE) n. 1069/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere i sistemi
di controllo interni previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE)
n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo
stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, nelle
ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1069/2009, non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 29,
paragrafo 2, del regolamento medesimo, all'obbligo di istituire,
attuare e mantenere una o piu' procedure di autocontrollo basate sui
principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro.
4. La medesima sanzione si applica agli operatori che omettono di
sottoporre a revisione i loro sistemi di autocontrollo e le loro
procedure apportando i necessari cambiamenti ogniqualvolta si
determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi fase
della produzione, della trasformazione, del magazzinaggio e della
distribuzione.
5. Nel caso in cui l'autorita' competente riscontri inadeguatezze
nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un congruo
termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere
eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al citato Regolamento (CE)
1069/2009, si vedano le note alle premesse.