Art. 9 
 
Violazione degli obblighi in materia di controlli interni e procedure
  di autocontrollo derivanti dagli articoli 28 e 29  del  regolamento
  (CE) n. 1069/2009 
  1. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  operatori  che  non
ottemperano all'obbligo di istituire, attuare e mantenere  i  sistemi
di controllo interni previsti dall'articolo 28 del  regolamento  (CE)
n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1069/2009, non
impediscono che un sottoprodotto animale o prodotto derivato lasci lo
stabilimento o l'impianto, sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori  che,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE)  n.
1069/2009,  non  ottemperano  a  quanto  previsto  dall'articolo  29,
paragrafo 2, del  regolamento  medesimo,  all'obbligo  di  istituire,
attuare e mantenere una o piu' procedure di autocontrollo basate  sui
principi del sistema HACCP sono soggetti alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  4. La medesima sanzione si applica agli operatori che  omettono  di
sottoporre a revisione i loro sistemi  di  autocontrollo  e  le  loro
procedure  apportando  i  necessari  cambiamenti   ogniqualvolta   si
determini una modifica al prodotto, al processo o una qualsiasi  fase
della produzione, della trasformazione,  del  magazzinaggio  e  della
distribuzione. 
  5. Nel caso in cui l'autorita' competente  riscontri  inadeguatezze
nei sistemi o nelle procedure di cui ai commi 1 e 3 fissa un  congruo
termine di tempo entro il  quale  tali  inadeguatezze  devono  essere
eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000  euro  a  20.000
euro. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  i  riferimenti  al  citato   Regolamento   (CE)
          1069/2009, si vedano le note alle premesse.