Art. 2 
 
 
                       Clausola di invarianza 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento  delle
attivita'  previste  dalla  presente  legge  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6 novembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino