Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)  prodotti  agricoli:  i  prodotti  dell'allegato  I   di   cui
all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) prodotti alimentari: i prodotti  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 28 gennaio 2002; 
    c) prodotti deteriorabili: i prodotti  di  cui  all'articolo  62,
comma 4. La durabilita' del prodotto  (superiore  o  inferiore  a  60
giorni) si riferisce alla durata complessiva del  prodotto  stabilita
dal produttore; 
    d) consumatore finale:  e'  la  persona  fisica  che  acquista  i
prodotti agricoli e/o alimentari  per  scopi  estranei  alla  propria
attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; 
    e) cessione dei prodotti agricoli e alimentari: il  trasferimento
della proprieta' di  prodotti  agricoli  e/o  alimentari,  dietro  il
pagamento di un prezzo, la cui consegna avviene nel territorio  della
Repubblica Italiana; 
    f) interessi legali di mora: interessi semplici  di  mora  ad  un
tasso che e' pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente
normativa nazionale di recepimento  delle  direttive  comunitarie  in
materia di lotta contro i  ritardi  di  pagamento  nelle  transazioni
commerciali; 
    g) tasso di riferimento: tasso d'interesse  come  definito  dalla
vigente  normativa   nazionale   di   recepimento   delle   direttive
comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di  pagamento  nelle
transazioni commerciali, applicabile come di seguito indicato: 
      - per il primo semestre dell'anno in  questione  e'  quello  in
vigore il 1° gennaio di quell'anno; 
      - per il secondo semestre dell'anno in questione e'  quello  in
vigore il 1° luglio di quell'anno; 
    h) saggio degli interessi: tasso complessivo degli  interessi  da
applicare all'importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge; 
    i) contratto quadro, accordo quadro o contratto di base: accordi,
conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi  ad  oggetto
la disciplina dei conseguenti  contratti  di  cessione  dei  prodotti
agricoli e alimentari, tra cui le  condizioni  di  compravendita,  le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi,  le  prestazioni  di
servizi e le loro  eventuali  rideterminazioni.  Con  riferimento  ai
prezzi, il  contratto  quadro  potra'  individuare  le  modalita'  di
determinazione del prezzo applicabile al momento  dell'emissione  del
singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino.  Nei
contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto dovranno essere
indicati in allegato i nominativi degli associati che ne fanno  parte
che hanno conferito il mandato. E'  fatta  salva  la  definizione  di
contratto quadro di cui al decreto legislativo del 27 maggio 2005  n.
102, art. 1, lettera f); 
    l) accordi interprofessionali: accordi conclusi tra gli organismi
di cui all'articolo 12,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  38,  comma  3,  del
          "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea" : 
              "3. I prodotti cui si applicano le  disposizioni  degli
          articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco  che
          costituisce l'allegato I.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del  regolamento  (
          CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
          28 gennaio 2002: 
               "Art. 2.  (Definizione  di  «alimento»)  Ai  fini  del
          presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto
          alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi  sostanza  o
          prodotto  trasformato,  parzialmente  trasformato   o   non
          trasformato, destinato ad essere  ingerito,  o  di  cui  si
          prevede  ragionevolmente  che  possa  essere  ingerito,  da
          esseri umani. 
              Sono comprese le  bevande,  le  gomme  da  masticare  e
          qualsiasi  sostanza,  compresa  l'acqua,   intenzionalmente
          incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione,
          preparazione o trattamento. 
              Esso include l'acqua nei punti in cui i  valori  devono
          essere  rispettati  come  stabilito  all'articolo  6  della
          direttiva  98/  83/CE  e  fatti  salvi  i  requisiti  delle
          direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. 
              Non sono compresi: 
                a) i mangimi; 
                b) gli animali vivi, a meno che siano  preparati  per
          l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; 
                c) i vegetali prima della raccolta; 
                d)  i  medicinali  ai  sensi  delle   direttive   del
          Consiglio 65/ 65/CEE (1) e 92/73/CEE (2); 
                e) i cosmetici ai sensi  della  direttiva  76/768/CEE
          del Consiglio (3); 
                f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della
          direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4); 
                g) le sostanze stupefacenti  o  psicotrope  ai  sensi
          della  convenzione  unica   delle   Nazioni   Unite   sugli
          stupefacenti del 1961 e  della  convenzione  delle  Nazioni
          Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; 
                h) residui e contaminanti.". 
              Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto  legge
          n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
               Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo n.102 del 2005: 
              "Art. 1. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente decreto legislativo si  intende
          per: 
                a)   «prodotti   agricoli»:   i   prodotti   elencati
          nell'Allegato I del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea, negli Allegati I e II  del  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n.  692/2003,
          e gli  altri  prodotti  qualificati  agricoli  dal  diritto
          comunitario; 
                b) «produttori»: gli  imprenditori  agricoli  di  cui
          all'articolo  2135  del  codice  civile  aderenti  ad   una
          organizzazione   dei   produttori   che   conferiscono    a
          quest'ultima la propria produzione affinche' venga da  essa
          commercializzata; 
                c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di  cui
          all'articolo 2; 
                d)  «organizzazioni  di  imprese  di  trasformazione,
          distribuzione  e  commercializzazione»:  organizzazioni  di
          imprese    della    trasformazione,     distribuzione     e
          commercializzazione dei prodotti di cui  alla  lettera  a),
          che abbiano ricevuto dalle imprese stesse mandato e  potere
          di impegnarle per la stipula di contratti quadro; 
                e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata  ai  sensi
          dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera
          e   la   valorizzazione   dei    prodotti    agricoli    ed
          agroalimentari; 
                f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi
          e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti
          di cui alle lettere c) e d) relativo ad uno o piu' prodotti
          agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo  di
          praticare  un  prezzo  determinato,   la   produzione,   la
          trasformazione, la  commercializzazione,  la  distribuzione
          dei prodotti, nonche' i criteri e  le  condizioni  generali
          che le parti si impegnano a rispettare; 
                g)   «contratti-tipo»:   i    modelli    contrattuali
          (contratti di coltivazione,  allevamento  e  di  fornitura)
          aventi per oggetto la disciplina dei rapporti  contrattuali
          tra imprenditori agricoli,  trasformatori,  distributori  e
          commercianti ed i relativi adempimenti in esecuzione di  un
          contratto  quadro,  nonche'  la   garanzia   reciproca   di
          fornitura e di accettazione  delle  relative  condizioni  e
          modalita'.". 
              Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma uno  bis,
          del  decreto   legislativo   30   aprile   1998,   n.   173
          (Disposizioni in  materia  di  contenimento  dei  costi  di
          produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
          agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14  e  15,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449): 
              "1-bis.    Possono     costituire     un'Organizzazione
          interprofessionale     gli      organismi      maggiormente
          rappresentativi  a  livello  nazionale  nei  settori  della
          produzione, della trasformazione,  del  commercio  e  della
          distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.  Sono
          considerati  rappresentativi  a   livello   nazionale   gli
          organismi che sono presenti o rappresentati  nel  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro.".