Art. 3 
 
 
Caratteristiche dei contratti di cessione  dei  prodotti  agricoli  e
                             alimentari 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  62,  comma  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n.  27  per  "forma  scritta"  si  intende
qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche  trasmessa  in  forma
elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di  manifestare  la
volonta' delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un
rapporto giuridico patrimoniale avente ad  oggetto  la  cessione  dei
prodotti di cui all'articolo 2, lettere a) e b). 
  2. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di  cui  all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  possono  essere
contenuti sia nei contratti o accordi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere i) e l), sia nei conseguenti documenti di seguito elencati, a
condizione che questi riportino gli  estremi  ed  il  riferimento  ai
corrispondenti contratti o accordi: 
    a) contratti di cessione dei prodotti; 
    b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; 
    c) ordini di acquisto con i  quali  l'acquirente  commissiona  la
consegna dei prodotti. 
  3. Gli elementi essenziali, in forma scritta, di  cui  all'articolo
62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  possono  essere
contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla
consegna dei prodotti. 
  4. I documenti di trasporto, o di  consegna,  nonche'  le  fatture,
integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  tranne  che  nelle
fattispecie di cui al comma 2,  assolvono  gli  obblighi  di  cui  al
predetto comma 1 e devono riportare la  seguente  dicitura:  "Assolve
gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27.". 
  5. La superfluita' della sottoscrizione  puo'  affermarsi  solo  in
presenza di  situazioni  qualificabili  equipollenti  all'apposizione
della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la  riferibilita'
del documento scritto ad un determinato soggetto. 
  6.  Gli  scambi  di  comunicazioni  e   contrattazioni   effettuati
nell'ambito della Borsa Merci Telematica  Italiana,  riconosciuta  ai
sensi del D.M. 174/06 e s.m.i., o nell'ambito di  altre  Borse  merci
riconosciute dalla legge, assolvono gli obblighi di cui  all'articolo
62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando sono eseguiti
su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse  vigenti
e contengono gli elementi previsti dal citato comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il  decreto   ministeriale   6   aprile   2006,   n.174
          (Regolamento per il funzionamento  del  sistema  telematico
          delle Borse merci italiane,  con  riferimento  ai  prodotti
          agricoli, agroalimentari ed  ittici)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 13 maggio 2006, n. 110.