Art. 4 
 
 
                     Pratiche commerciali sleali 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 62, comma 2, lettera e),
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  nell'ambito  delle
cessioni  di  prodotti  agricoli  e   alimentari,   rientrano   nella
definizione  di  "condotta  commerciale  sleale"  anche  il   mancato
rispetto  dei  principi  di  buone  prassi  e  le   pratiche   sleali
identificate dalla Commissione europea  e  dai  rappresentanti  della
filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito  del  Forum
di  Alto  livello  per  un  migliore  funzionamento   della   filiera
alimentare (High level Forum for a better  functioning  of  the  food
supply chain), approvate in data 29 novembre 2011, di cui in allegato
al presente decreto. 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  62,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, vietano qualsiasi comportamento del
contraente che, abusando della  propria  maggior  forza  commerciale,
imponga  condizioni  contrattuali  ingiustificatamente  gravose,  ivi
comprese quelle che: 
    a) prevedano a carico di una parte l'inclusione  di  servizi  e/o
prestazioni  accessorie   rispetto   all'oggetto   principale   della
fornitura, anche qualora queste  siano  fornite  da  soggetti  terzi,
senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la  cessione
del prodotto oggetto del contratto; 
    b) escludano l'applicazione di interessi  di  mora  a  danno  del
creditore o escludano il risarcimento delle  spese  di  recupero  dei
crediti; 
    c) determinino, in contrasto con il principio della buona fede  e
della correttezza, prezzi  palesemente  al  di  sotto  dei  costi  di
produzione medi dei prodotti oggetto delle  relazioni  commerciali  e
delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli. 
  3.  Configura,  altresi',  una  pratica   commerciale   sleale   la
previsione  nel  contratto  di  una  clausola  che  obbligatoriamente
imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti,  un
termine minimo prima di poter emettere la  fattura,  fatto  salvo  il
caso di consegna dei prodotti in piu' quote nello  stesso  mese,  nel
qual caso  la  fattura  potra'  essere  emessa  solo  successivamente
all'ultima consegna del mese. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per il testo dell'articolo 62 del citato  decreto-legge
          n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse.