Art. 5 
 
 
                 Termini di pagamento e fatturazione 
 
  1. I termini di pagamento di cui al terzo  comma  dell'articolo  62
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 decorrono dall'ultimo
giorno del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Le  modalita'  di
emissione della fattura sono regolamentate  dalla  vigente  normativa
fiscale. 
  2.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  62,  comma  3,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 il  cedente  deve  emettere  fattura
separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento
differenti. 
  3. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore
in caso di ritardo di pagamento di cui all'articolo 62  comma  3  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,  la  data  di  ricevimento  della
fattura e' validamente certificata solo nel caso  di  consegna  della
fattura a mano, di invio a  mezzo  di  raccomandata  A.R.,  di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  o  di  impiego   del   sistema   EDI
(Electronic  Data  Interchange)  o  altro  mezzo  equivalente,   come
previsto dalla vigente normativa fiscale. 
  4. In mancanza di certezza  circa  la  data  di  ricevimento  della
fattura, si assume, salvo prova contraria, che la  medesima  coincide
con la data di consegna dei prodotti ai  fini  della  decorrenza  dei
termini di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto-legge 24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  5. Con riferimento alla cessione  di  prodotti  alcolici  e'  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22 della legge 18  febbraio  1999
n. 28 e s.m.i. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 62 del citato decreto  legge
          n. 1 del 2012, si veda nelle note alle premesse. 
               Si riporta il testo dell'articolo 22  della  legge  18
          febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in  materia  tributaria,
          di  funzionamento  dell'Amministrazione  finanziaria  e  di
          revisione generale del catasto): 
               "Art. 22. (Termine per il pagamento dei  corrispettivi
          relativi alla cessione dei prodotti alcolici) 
              1.  Per  le  cessioni  di  prodotti  alcolici  di   cui
          all'articolo  27,  comma   1,   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative,  approvato  con  decreto   legislativo   26
          ottobre 1995, n. 504, a soggetti autorizzati ad  immetterli
          in consumo, i corrispettivi  devono  essere  versati  entro
          sessanta giorni dal momento della  consegna  o  ritiro  dei
          beni medesimi. 
              2. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento
          il cessionario, senza bisogno di costituzione in  mora,  e'
          tenuto al pagamento di interessi  corrispondenti  al  tasso
          ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali,
          salva pattuizione tra le parti  di  interessi  moratori  in
          misura superiore e salva la prova del danno  ulteriore.  In
          ogni caso la mancata  corresponsione  del  prezzo  entro  i
          termini pattuiti costituisce titolo  per  l'ottenimento  di
          decreto  ingiuntivo  provvisoriamente  esecutivo  ai  sensi
          degli articoli 633  e  seguenti  del  codice  di  procedura
          civile.".