Art. 6 
 
 
                          Interessi di mora 
 
  1. Gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso
di riferimento determinato ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,  del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
  2. E' vietato negare il pagamento dell'intero importo pattuito  per
la  fornitura  a  fronte  di  contestazioni  solo  parziali  relative
all'adempimento della medesima. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si trascrive il testo dell'articolo  5,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 231 del 2012: 
               "2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da'
          notizia del saggio di  cui  al  comma  1,  al  netto  della
          maggiorazione  ivi  prevista,  curandone  la  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  nel
          quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.".