Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti  di  cessione
di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 
  2. I contratti gia' in essere alla data del  24  ottobre  2012,  in
relazione ai soli requisiti di cui al comma 1  dell'articolo  62  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la
data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in  presenza  di
norme comunitarie da  cui  discendono  termini  per  la  stipula  dei
contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi  devono  essere
adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di  cui
ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano  automaticamente
a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche  in  assenza
di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 19 ottobre 2012 
 
                                 Il Ministro delle politiche agricole 
                                        alimentari e forestali 
                                                Catania 
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
               Passera 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  12,  foglio  n.
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