Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto si applica a tutti i contratti di cessione di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. 2. I contratti gia' in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012; per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 62 si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 ottobre 2012 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro dello sviluppo economico Passera Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 206