Art. 3 
 
 
Requisiti generali per lo svolgimento con modalita'  non  commerciali
                    delle attivita' istituzionali 
 
  1.  Le  attivita'  istituzionali  sono  svolte  con  modalita'  non
commerciali quando l'atto costitutivo  o  lo  statuto  dell'ente  non
commerciale prevedono: 
    a) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,  utili  e
avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la  vita
dell'ente,  in  favore   di   amministratori,   soci,   partecipanti,
lavoratori  o  collaboratori,  a  meno  che  la  destinazione  o   la
distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate  a
favore di enti che per legge,  statuto  o  regolamento,  fanno  parte
della medesima e unitaria struttura e svolgono  la  stessa  attivita'
ovvero altre attivita' istituzionali  direttamente  e  specificamente
previste dalla normativa vigente; 
    b) l'obbligo di reinvestire  gli  eventuali  utili  e  avanzi  di
gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al
perseguimento dello scopo istituzionale di solidarieta' sociale; 
    c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale
in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad  altro  ente  non
commerciale che  svolga  un'analoga  attivita'  istituzionale,  salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.