Art. 4 
 
 
                         Ulteriori requisiti 
 
  1. Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3,  le  attivita'
istituzionali di seguito indicate si intendono svolte  con  modalita'
non commerciali solo ove, in relazione alla loro  natura,  presentino
gli ulteriori requisiti di cui ai commi seguenti. 
  2. Lo svolgimento di attivita' assistenziali e attivita'  sanitarie
si ritiene effettuato con modalita' non commerciali quando le stesse: 
    a) sono accreditate e contrattualizzate o  convenzionate  con  lo
Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun  ambito
territoriale  e  secondo  la  normativa  ivi  vigente,   in   maniera
complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano
a  favore  dell'utenza,  alle   condizioni   previste   dal   diritto
dell'Unione europea e nazionale,  servizi  sanitari  e  assistenziali
gratuiti,  salvo  eventuali  importi  di  partecipazione  alla  spesa
previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; 
    b) se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con  lo
Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte  a  titolo  gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e,
comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti
per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello
stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di
relazione con il costo effettivo del servizio. 
  3. Lo svolgimento di attivita' didattiche si ritiene effettuato con
modalita' non commerciali se: 
    a) l'attivita' e' paritaria rispetto a quella statale e la scuola
adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione  in  fase
di accettazione degli alunni; 
    b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di  alunni
portatori  di  handicap,   di   applicazione   della   contrattazione
collettiva al personale docente e non docente, di  adeguatezza  delle
strutture agli standard previsti, di pubblicita' del bilancio; 
    c)  l'attivita'  e'  svolta  a  titolo  gratuito,  ovvero  dietro
versamento di corrispettivi di importo simbolico e  tali  da  coprire
solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche
conto dell'assenza di relazione con lo stesso. 
  4. Lo svolgimento di attivita' ricettive si ritiene effettuato  con
modalita' non commerciali se le stesse sono svolte a titolo  gratuito
ovvero dietro versamento di corrispettivi  di  importo  simbolico  e,
comunque, non superiore alla meta' dei  corrispettivi  medi  previsti
per analoghe attivita'  svolte  con  modalita'  concorrenziali  nello
stesso  ambito  territoriale,  tenuto  anche  conto  dell'assenza  di
relazione con il costo effettivo del servizio. 
  5. Lo svolgimento di attivita' culturali e attivita' ricreative  si
ritiene effettuato con modalita' non commerciali se  le  stesse  sono
svolte  a  titolo  gratuito,   ovvero   dietro   versamento   di   un
corrispettivo simbolico e, comunque, non  superiore  alla  meta'  dei
corrispettivi  medi  previsti  per  analoghe  attivita'  svolte   con
modalita' concorrenziali nello  stesso  ambito  territoriale,  tenuto
anche conto dell'assenza di relazione  con  il  costo  effettivo  del
servizio. 
  6. Lo svolgimento di attivita' sportive si ritiene  effettuato  con
modalita' non commerciali se le  medesime  attivita'  sono  svolte  a
titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un   corrispettivo
simbolico e, comunque, non superiore  alla  meta'  dei  corrispettivi
medi  previsti  per   analoghe   attivita'   svolte   con   modalita'
concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto  anche  conto
dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.